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Azione disciplinare e formazione professionale - Il Consiglio Nazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con due Pronto Ordini, ha risposto a delle richieste di parere da parte di altrettanti Ordini territoriali. In particolare il PO n. 246/2011, si è occupato dell’esercizio dell’azione disciplinare di un iscritto all’ordine e rinviato a giudizio, e il PO n. 254/2011 che si è interessato della formazione professionale continua nell’eventualità di diverse ipotesi prospettate dall’Ordine.
Professionista sottoposto a rinvio a giudizio - È stato chiesto, un parere relativamente al comportamento dell’Ordine, nei confronti di un iscritto sottoposto a custodia cautelare con richiesta di rinvio a giudizio per diversi reati (art. 416 comma 1 e 2 C.P., art. 10 quarter Dl 74/200, art. 640 comma 2 C.P., art. 482 e 61 C.P.). Dopo l’apertura del procedimento disciplinare del professionista, era stata emessa una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste in relazione ad alcuni reati commessi, in più il professionista non era più sottoposto a custodia cautelare. Per il professionista iscritto ancora in attesa del giudizio, il Consiglio dell’Ordine, una volta aperto il procedimento disciplinare e conclusa la fase dibattimentale, può disporre la sospensione ai sensi dell’art. 20 del regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, in attesa del giudizio pendente. La sospensione, viene liberamente decisa dall’Ordine, tranne nel caso in cui l’addebito disciplinare abbia oggetto i medesimi fatti contestati in sede penale, per cui si impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza di quello penale. Per effetto della sospensione, e dal momento in cui la stessa è intervenuta, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione, per evitare la prescrizione quinquennale, viene consigliato di compiere un atto interruttivo, ad esempio una comunicazione notificata per iscritto.
Formazione professionale continua - Con un secondo Pronto Ordini, il Consiglio Nazionale, si è occupato della richiesta di chiarimenti da parte di un Ordine territoriale, in merito alla decorrenza dell’obbligo formativo, nelle ipotesi di trasferimento da elenco speciale all’altro, trasferimento da altro Ordine, e trasferimento da albo ad elenco speciale, e senza interruzione trasferimento ad albo.
Linee guida FPC - Le linee guida relative alla formazione professionale continua, diffuse dal Consiglio Nazionale, prevedono in particolare all’ art. 5 comma 5, che per i nuovi iscritti all’albo, l’obbligo formativo annuale decorre dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione. Tale previsione non è applicabile in caso di cancellazione e successiva iscrizione. Nell’ipotesi di passaggio da elenco speciale ad albo, l’obbligo formativo decorre dal primo giorno dell’anno successivo dell’iscrizione all’albo.
Il trasferimento ad altro Ordine - Il trasferimento ad altro Ordine non fa venire meno il dovere di adempiere alla formazione, invece nel caso di trasferimento nell’elenco speciale, e quindi nell’ipotesi in cui l’iscritto versi in una situazione di incompatibilità, si deve applicare il citato articolo 5 comma 5 che limita l’obbligo formativo ai soli casi di iscrizione nell’albo per l’anno in corso.