1 giugno 2018

Proposte di riforma dell’ordinamento professionale: appunti del CNDCEC

Autore: Ester Annetta
Con l’informativa n. 45/2018 pubblicata sul proprio sito istituzionale nella giornata di ieri, il CNDCEC ha reso noti due documenti che contengono una serie di riflessioni e proposte di intervento tecnico per riformare la disciplina dell’Ordinamento professionale ( D. Lgs. 139/2005), tema su cui l’attenzione della categoria è da tempo concentrata e sul quale la stessa ha continuato a lavorare, nonostante l’assenza di idonei interlocutori politici, stante la profonda situazione di crisi del contesto politico ed economico.

Oltre ai suggerimenti tecnici che connotano il primo documento- strutturato in forma di “testo a confronto”, nel quale si riportano sia l’attuale testo delle norme del D. Lgs.139 su cui si propone l’intervento sia il testo riformulato - il CN con secondo documento ha riepilogato i temi di stampo politico sui quali esso – secondo gli intenti già formulati sin dall’inizio del proprio mandato – ritiene debba aprirsi un ampio confronto.
Nello specifico, i suddetti temi riguardano: Ordini territoriali, Consiglio Nazionale, Tirocinio ed Esame di Stato.

L’intento del Consiglio è quello di sottoporre agli Ordini territoriali entrambi i testi affinché siano da spunto per interventi e suggerimenti che ritengano opportuni. All’uopo esso stesso fornisce le modalità attraverso cui potrà essere espressa la propria opinione: mantenere immutata l’attuale formulazione della norma; scegliere una delle soluzioni ipotizzate dal Consiglio Nazionale; proporre un’altra soluzione.

In sintetico dettaglio, con riferimento al secondo documento: riguardo all’individuazione di possibili soluzioni di riforma della struttura degli Ordini territoriali, al fine di consentire che essi possano adempiere con maggiore efficienza ai loro compiti istituzionali, le soluzioni prospettabili vanno dall’auspicato utilizzo delle tradizionali forme di collaborazione previste per le pubbliche amministrazioni per la gestione in comune di alcuni servizi ed attività, all’istituzionalizzazione di forme di coordinamento territoriale, alla attribuzione della funzione disciplinare ad organismi costituiti su base regionale o nell’ambito dei distretti di corte d’appello ovvero, in via residuale, all’accorpamento degli Ordini di minori dimensioni.

Da qui anche le considerazioni relative alla necessità di una riforma del sistema elettorale - sia con riguardo al numero dei Consiglieri degli Ordini territoriali, sia in relazione alla rappresentanza delle minoranze - nonché sul limite dei mandati all’interno dei Consigli degli Ordini territoriali.

Riguardo agli interventi sulla struttura del Consiglio Nazionale, le proposte vanno dalla riduzione del numero dei Consiglieri Nazionali, garantendo comunque la rappresentanza per macroaree territoriali, alla possibilità di elezione diretta dei consiglieri nazionali di disciplina, fino alla eventuale modifica del peso elettorale attribuito agli Ordini territoriali.

Infine, in tema di tirocinio, in conseguenza delle previsioni introdotte dal decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 e dal DPR 137/2012 che, con riguardo alla sua durata, si prefissavano l’obiettivo di ridurre i tempi di accesso all’esercizio delle professioni, si è constatato che di fatto, esse non solo non hanno ridotto i tempi di accesso alla Sezione A dell’albo, ma hanno prodotto effetti negativi sui giovani che svolgevano contemporaneamente il tirocinio per l’iscrizione all’Albo dei dottori Commercialiati e nel Registro dei Revisori Legali. Difatti le suddette norme hanno generato un disallineamento fra il tirocinio per l’accesso alla Sezione A dell’Albo e quello per l’iscrizione nel registro dei revisori legali, dovuto oltre che alla diversa durata dei due tirocini (18 mesi il primo e 36 mesi il secondo), al fatto che coloro che vogliono accedere alla Sezione A dell’Albo non possono più iniziare il tirocinio a seguito del conseguimento della laurea triennale e contestualmente al primo anno di studi magistrali. Infatti l’art. 6, comma 4, DPR 137/2012, prevede che i 6 mesi di tirocinio in convenzione possono essere svolti nel corso dell’ultimo anno degli studi magistrali, impedendo di fatto di utilizzare il primo anno del corso di laurea magistrale per lo svolgimento del tirocinio. Tenuto conto che l’attività di revisione costituisce una delle attività tipiche della professione e che non è possibile modificare la durata del tirocinio per revisore legale, essendo disciplinata da una direttiva comunitaria, il suggerimento formulato dal CN è quello di valutare la possibilità di riportare la durata del tirocinio a 36 mesi, prevedendo la possibilità di svolgere il tirocinio contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea magistrale.

Il Consiglio considera, inoltre, anche la possibile proposta di modifica dell’articolazione degli esami di Stato per accedere alle due sezioni dell’Albo, eliminando la quarta prova aggiuntiva specifica in materia di revisione legale.

Nell’informativa indicata, la presentazione dei due documenti è accompagnata dall’invito ai Territori ad organizzare incontri con ogni ente rappresentativo della categoria (Casse di Previdenza ed Associazioni) nell’intento di raccogliere le idee e le esigenze di tutti e tentare di fornire soluzioni alle problematiche prospettate.

Le osservazioni formulate dagli Ordini sui due documenti dovranno essere fatte pervenire entro il 24 giugno p.v. affinché possano trovare spazio di discussione nel coro dell’Assemblea dei Presidenti fissata per il prossimo 4 luglio.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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