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Il Presidente del CNDCEC, Massimo Miani, ed il Presidente di Federcasse (la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane –BCC-CR), Augusto dell’Erba, hanno sottoscritto lo scorso 15 maggio un accordo con il quale, in riferimento ai contenuti dell’art. 111 del TUB, vengono definite attività di collaborazione per la diffusione del microcredito e la diffusione dell’inclusione finanziaria tra lavoratori autonomi, imprese e società.
In virtù di tale accordo, saranno affidati ai commercialisti ad esso aderenti almeno due dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio che, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 176/2014, sono previsti a favore dei beneficiari dei finanziamenti sia in fase di istruttoria che nel periodo di rimborso.
Il documento definisce, preliminarmente, quali siano le finalità cui sono destinati il microcredito (l’avvio e lo sviluppo di un’attività lavorativa autonoma o d’impresa e la promozione dell’inserimento di persone nel mercato del lavoro) e la concessione dei relativi finanziamenti (acquisto di beni - incluse le materie prime, i servizi strumentali all’attività svolta, i canoni di leasing e i pagamenti di polizze assicurative -; la retribuzione di dipendenti o soci lavoratori; il pagamento di corsi di formazione); le sue caratteristiche (non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di 25.000 euro, aumentabili di 10.000 qualora l’erogazione sia frazionabile e ricorrano determinate condizioni); i soggetti beneficiari (lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da meno di cinque anni o con un numero di dipendenti inferiore a 5 unità; società di persone o Srl semplificate o società cooperative con un numero di soci non inferiore a 10 unità; piccole imprese - secondo i requisiti indicati dalla legge fallimentare - e con un livello di indebitamento inferiore a 100.000 euro).
Indica, poi, quelli che, ai sensi del citato D.M. 176/2014, sono i servizi ausiliari previsti a favore dei beneficiari dei finanziamenti: supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato; formazione delle tecniche di amministrazione dell’impresa; supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita; supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi; supporto per l’individuazione di eventuali criticità; formazione finalizzata all’uso delle tecnologie.
Tutti i detti servizi, ad eccezione della formazione finalizzata all’uso di tecnologie, sono quelli che, secondo l’accordo, possono essere forniti dai commercialisti ad esso aderenti.
Sarà la Banca a provvedere al loro affidamento – in forma non esclusiva – con contratto da stipularsi in forma scritta. Detto contratto dovrà prevedere l’obbligo per il commercialista aderente all’accordo ed incaricato dei servizi di riferire e reportare periodicamente (almeno con cadenza annuale) alla Banca l’andamento dell’attività svolta e i risultati conseguiti dai soggetti finanziati secondo standard quantitativi e qualitativi che saranno concordati tra gli stessi Enti sottoscrittori dell’accordo e successivamente pubblicizzati sul sito istituzionale del CNDCEC.
Ai fini dell’adesione all’accordo, i commercialisti che siano interessati all’erogazione dei servizi ausiliari in parola dovranno autorizzare l’inserimento del proprio nominativo in un apposito elenco di professionisti disponibili, che sarà tenuto dal CN e sarà consultabile liberamente. Dovranno inoltre adempiere a tutto quanto previsto dall’accordo medesimo, a pena di cancellazione dal detto elenco.
In base all’accordo, il CNDCEC, di concerto con Federcasse, emanerà delle linee guide e direttive comuni sull’attività da svolgere, la normativa da rispettare, le metodologie e la modulistica da utilizzare.
L’indirizzamento dell’impresa beneficiaria del finanziamento al commercialista incaricato dei servizi sarà effettuato dalla Banca all’esito di una prima istruttoria finalizzata a verificare l’esistenza dei requisiti di finanziabilità. La scelta del Commercialista sarà effettuata in base al criterio della competenza per area geografica. Parimenti, qualora l’impresa si rivolga prima al commercialista, sarà questi ad indirizzarla alla più vicina BCC-CR competente per area geografica.
Il commercialista effettuerà inoltre il monitoraggio annuale del beneficiario del microcredito fornendo un rapporto delle attività svolte nell’ambito dei servizi ausiliari.
La misura del compenso del commercialista sarà definita direttamente tra questi e la Banca conferente l’incarico, ma sarà mantenuto entro un parametro definito dallo stesso accordo: non dovrà superare il 2 per cento a scalare per ogni annualità prevista dal piano d’ammortamento calcolata sul debito residuo del finanziamento.
I servizi forniti dal commercialista saranno erogati in due momenti: un primo – di trenta ore – ripartito tra fase istruttoria e ciascun anno impiegato per il rimborso del finanziamento; un secondo, che prevede interventi più strutturati sia nella fase iniziale che successivamente per affrontare eventuali criticità.
Nel commentare l’accordo, il Presidente dei Commercialisti Miani ha dichiarato che esso sottolinea ancora una volta “l’impegno del Consiglio nazionale a favore della promozione della microfinanza come strumento di welfare sostenibile e di inclusione finanziaria: un tema molto importante per il Paese, che non è ancora del tutto fuori dalla lunga crisi economica che lo ha colpito ormai dieci anni fa”.
E sull’importanza del ruolo del commercialista nell’attività di assistenza e monitoraggio della concessione dei detti finanziamenti si è espresso anche il Consigliere Nazionale Giuseppe Tedesco, che ne ha sottolineato la centralità sia nella fase di concessione del credito, sia in quella successiva di monitoraggio e tutoraggio, evidenziando, peraltro come le relative funzioni, così come delineate nell’accordo, possono costituire un vero e proprio filone di attività professionale, importante ed appetibile soprattutto per i colleghi più giovani.