12 agosto 2013

Rc professionale entro il 15 agosto

Autore: Redazione Fiscal Focus

Deluse le speranze di un’ulteriore proroga di un anno, almeno per la gran parte dei professionisti.
Diventa infatti operativo il 15 agosto l’obbligo per gli iscritti agli Albi di assicurarsi contro i danni provocati ai clienti nell'esercizio dell'attività professionale.

Due soltanto sono le fortunate categorie di professionisti che potranno evitare la stipula di una polizza entro il prossimo 15 agosto:
- i professionisti della sanità, per i quali sta per essere varato un ulteriore rinvio, di un altro anno (inserito dalla Camera nel decreto del fare ora all'esame del Senato per la conversione in legge). In questo caso la proroga è motivata dall’esigenza di attendere il regolamento, previsto dal Dl 158/2012, incaricato di disciplinare in modo organico le polizze per i sanitari;
- gli avvocati, per i quali la riforma forense (legge 247/2012) ha previsto l'obbligo di stipulare le polizze professionali in base alle condizioni che il ministero della Giustizia deve ancora stabilire.
Eccezion fatta per i medici e gli avvocati, gli altri professionisti iscritti agli Ordini dovranno invece assicurarsi entro il 15 agosto (commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti, periti industriali, biologi, ecc.).
Non sono invece tenuti alla copertura assicurativa i professionisti non iscritti agli Albi (es. tributaristi, consulenti…)

Non sono tuttavia previste sanzioni pecuniarie, ma la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Dpr 137/2012.
Inoltre, il professionista è tenuto a rendere noto al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale e il massimale previsto, con obbligo di informarlo di ogni variazione successiva.

In ogni caso, diverse sono le caratteristiche da considerare nella stipula di una polizza, oltre, ovviamente, al prezzo:

Copertura temporale della polizza: nella generalità dei casi le polizze coprono le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e da lui denunciate agli assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta ed indicata nella scheda di copertura. Per coloro che svolgono l’attività da molti anni può essere pertanto utile analizzare bene qual è il periodo di retroattività prevista.
Terminato il periodo di assicurazione, cessa ogni obbligo degli assicuratori.
In alcuni casi le assicurazioni offrono anche una copertura postuma.

Franchigia: Se prevista, la franchigia viene evidenziata nella scheda di copertura e costituisce la parte di danno che rimane, in ogni caso, a carico dell’assicurato.
Se, ad esempio, l’assicurato viene condannato a risarcire ad un cliente euro 15.000 e il contratto di assicurazione prevede una franchigia
per sinistro di euro 1.000. L’assicurazione paga all’assicurato la differenza tra la somma che questo è tenuto a risarcire al cliente (euro 15.000) e la franchigia (euro 1.000), mentre quest’ultima parte di danno rimane pertanto a carico dell’assicurato.

Massimale: rappresenta la somma totale che gli assicuratori mettono a disposizione dei danneggiati per ogni sinistro e per l’insieme di tutti i sinistri relativi a uno stesso periodo di assicurazione. Da verificare anche se sono previsti limiti ai risarcimenti per singolo evento.

Contenuto: è molto importante capire quali sono i sinistri coperti. Molto spesso sono esclusi i sinistri conseguenti ad incendio delle cose detenute dall’assicurato; problemi derivanti da virus informatici o dal malfunzionamento del sistema informatico installato per negare l’accesso ai dati personali dei clienti; responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non previste dalle leggi e regolamenti vigenti concernenti la professione; comportamenti dolosi dell'assicurato; calunnia, ingiuria, diffamazione; multe e ammende inflitte direttamente all’assicurato.

Incarichi: per particolari tipologie di incarichi è generalmente previsto un sovrapprezzo (es. Sindaco di Società , Curatele..)

Visto leggero/visto pesante: nel definire le condizioni della polizza, è necessario decidere se fornire alla clientela di studio servizi aggiuntivi, quali il visto leggero (asseverazione dell’intermediario abilitato per attestare la corrispondenza tra gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all’Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, con quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione), il visto pesante (rilasciato dai revisori contabili che esercitano la professione da almeno 5 anni e che hanno predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili: rende non applicabili le disposizioni in materia di accertamenti induttivi puri e gli accertamenti da studi di settore devono essere notificati entro il terzo anno successivo a pena di decadenza).

Solidarietà: Nella generalità dei casi, in caso di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, gli assicuratori rispondono di quanto dovuto dall’assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
Tuttavia vi sono anche polizze che estendono i risarcimenti a tutto quanto dovuto al danneggiato

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy