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L’obbligo assicurativo - Errori? Incomprensioni? Cattive interpretazioni delle norme? Insomma, tutto può succedere, quindi anche che il professionista cada in errore interpretativo. A quel punto, come si procederà con la copertura assicurativa? Sappiamo infatti che dal prossimo 15 agosto scatterà l’obbligo (eccetto che per le professioni sanitarie) di stipulare una polizza RC professionale. Il contratto assicurativo coprirà i danni provocati dalla prestazione professionale, qualora questi rientrino nei massimali e nelle condizioni previsti dalla polizza stipulata dal professionista.
La vigenza della copertura – Il professionista sarà sempre coperto (con specificità contrattuali per quel che concerne le coperture pregresse). Nel rapporto col singolo cliente poi la copertura scatta dal momento in cui viene conferito l’incarico, che deve dar prova inequivocabile e chiara della volontà di quest’ultimo di usufruire della prestazione del professionista.
I possibili errori - Vi sono due tipi di errori nei quali potrebbe inciampare il professionista e per i quali potrebbe vigere la copertura oppure potrebbero scattare sanzioni abbastanza pesanti. Il primo caso riguarda soprattutto i consulenti del lavoro che, se il quadro interpretativo è confuso, non sono responsabili. Il secondo caso riguarda i professionisti di ambito fiscale e tributario, che in caso di errori potrebbero essere soggetti a sanzioni pari al 30% dell’importo dell’operazione.
Le norme confuse – Vi sono delle norme che hanno eccessivi margini interpretativi, aumentando così la possibilità di cadere in errore interpretativo. In questo caso, a chiarire la questione della responsabilità, è intervenuta la giurisprudenza. Innanzitutto è stato opportuno inquadrare la responsabilità della prestazione professionale in quanto disposto dagli articoli 1176 e 2236 del Codice civile; il che vuol dire che la diligenza dell’adempimento si valuta in riferimento alla natura dell'attività svolta e che, qualora vi siano grosse difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. A ciò si aggiunge la pronuncia della Cassazione, con la sentenza n. 21700/11, secondo cui il professionista non è responsabile se, a fronte di un ‘confuso quadro normativo’, adotta un’interpretazione che ritiene legittima.
Quando il professionista è indenne? – Il professionista potrebbe non poter usufruire della copertura quando il proprio errore è provabile in maniera che non può essere confutata. Le compagnie assicurative infatti potrebbero attaccarsi al più piccolo errore amministrativo, pur di non pagare il risarcimento. Lo scorso anno, ad esempio, nel caso di un consulente che non aveva proceduto ad alcuni adempimenti mentre il cliente li riteneva eseguiti, è dovuto intervenire il Tribunale di Genova con la sentenza n. 2237/2012. I giudici infatti hanno ordinato all’assicurazione di risarcire il danno provocato dal professionista che potremmo definire ‘distratto’. Il Tribunale genovese ha quindi ritenuto indenne il professionista, poiché sussistente l’obbligo professionale con annessa copertura assicurativa.
Prestazione atipica – La prestazione atipica, ossia che esula da quelle proprie della professione, invece non è coperta dall’assicurazione. Dunque, qualora un professionista dovesse prestare un’attività che non è propria dell’area di competenza e non è neanche indicata nella polizza, allora l’esclusione dalla copertura risulta legittima. In sostanza, l’assicurazione, in caso di danno, non è tenuta a intervenire nella copertura del risarcimento (Cass. n. 18912/09).
Errori sanzionabili – Abbiamo inoltre accennato che vi sono degli errori per i quali il professionista è passibile di esose sanzioni. Il riferimento è diretto soprattutto a quelle categorie che operano in collaborazione con l’Amministrazione Finanziaria, quindi in ambiti tributari e fiscali. La collaborazione non è remunerata dal Fisco, tuttavia in caso di gravi errori può portare a sanzioni davvero molto pesanti, che possono arrivare, come evidenziato, al 30% dell’importo dell’operazione svolta. Pertanto questi professionisti dovranno tenere gli occhi abbastanza aperti durante attività quali il rilascio del visto di conformità per i crediti Iva, la certificazione tributaria, l'asseverazione degli studi di settore, gli obblighi antiriciclaggio o di segnalazione nell'uso del contante e l'invio delle dichiarazioni.