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Negli studi associati e nelle società tra professionisti il referente SOS non coincide automaticamente con il legale rappresentante della struttura: gli obblighi antiriciclaggio restano in capo al singolo professionista. È quanto chiarito dal CNDCEC con l’Informativa n. 100-2026 del 21 luglio 2026, precisando che può essere nominato un referente comune senza che vengano meno le responsabilità individuali degli altri professionisti.
La segnalazione di operazione sospetta (SOS) è uno degli strumenti previsti dalla normativa antiriciclaggio. In pratica, il professionista è tenuto a trasmetterla alla UIF quando, nello svolgimento del proprio incarico, rileva elementi che possono far sospettare operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Il referente SOS è il soggetto incaricato di gestire la procedura di segnalazione e di operare attraverso il portale Infostat-UIF. Le nuove Istruzioni della UIF hanno sollevato alcuni dubbi con riferimento agli studi associati e alle STP.
In particolare, il dubbio riguardava la necessità di individuare il referente SOS nel legale rappresentante della struttura o in un soggetto da quest’ultimo delegato.
A tal proposito, il Consiglio Nazionale richiama l’articolo 3 del D.Lgs. n. 231/2007, che individua i destinatari degli obblighi antiriciclaggio. Tra questi rientrano gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano l’attività in forma individuale, associata o societaria.
Il riferimento alla forma associata o societaria, però, descrive soltanto la modalità organizzativa attraverso la quale viene svolta l’attività professionale. Il soggetto destinatario degli obblighi continua a essere il professionista persona fisica, iscritto all’Albo ed effettivamente incaricato della prestazione.
Lo studio associato e la STP rappresentano quindi le forme organizzative attraverso cui i professionisti svolgono l’attività. Gli obblighi antiriciclaggio non passano automaticamente al legale rappresentante della struttura o a un suo delegato.
Il CNDCEC esclude qualsiasi automatismo: non può essere individuato, per il solo fatto di ricoprire tale carica, un unico referente SOS coincidente con il legale rappresentante dello studio o della STP per tutte le segnalazioni relative ai professionisti che vi operano. Una simile soluzione finirebbe per attribuire alla struttura una qualifica che la normativa riconosce, invece, al singolo professionista.
È comunque possibile adottare procedure interne comuni per individuare le operazioni sospette, coordinare le attività, conservare i documenti e tutelare la riservatezza delle informazioni. I professionisti possono anche nominare un unico referente SOS, scegliendolo tra i componenti della struttura.
Questa possibilità risponde a esigenze di coordinamento e semplificazione, ma non comporta alcuna deresponsabilizzazione. Ogni professionista continua infatti a essere personalmente responsabile del rispetto degli obblighi di collaborazione attiva e della valutazione delle operazioni relative agli incarichi ricevuti.
Il referente comune svolge quindi una funzione organizzativa, ma non sostituisce gli altri iscritti nell’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.