10 settembre 2013

Registro Revisori: incarichi rilevanti

Autore: Redazione Fiscal Focus

Si avvicina il termine per la trasmissione telematica delle informazioni inerenti i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali.
Entro il 23 settembre ogni revisore dovrà infatti richiedere la password (composta da due codici PIN) e gestire la propria pagina personale, al fine di aggiornare il contenuto informativo del vecchio registro dei revisori contabili alle nuove disposizioni.
Più precisamente, dopo il login nell’area riservata, il revisore dovrà integrare il contenuto informativo del registro (sezione “Dati anagrafici” e sezione “Albi esteri”) e successivamente passare alla sezione relativa alla gestione degli incarichi.
Pochi semplici passi, i quali non richiederebbero più di 15 minuti, se non sorgessero alcuni dubbi in merito alla gestione degli incarichi. La circolare del 7 agosto 2013, n. 34, emanata dal Ministero dell'Economia, cerca di chiarirli.

Dati relativi agli incarichi - La mancata assunzione di incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi determina l’iscrizione nella sezione “revisori inattivi” del Registro dei revisori legali.

Al fine della corretta individuazione degli incarichi che concorrono alla qualificazione di “revisore attivo” la circolare ha precisato che per definire l’attività di revisione legale si deve fare riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera m) del decreto 39/2010, il quale la identifica come l'attività che conduce il revisore a esprimere il giudizio in base all'articolo 14 del decreto 39/2010.
Sono pertanto soggetti all’obbligo di comunicazione tutti gli incarichi di revisione legali assunti presso soggetti (anche in qualità di componente supplente dell’organo di controllo) per i quali è previsto, in base al Codice Civile o altra disposizione normativa, che i conti annuali e consolidati siano sottoposti al controllo legale di un professionista iscritto in apposito Registro, effettuato in conformità all’articolo 14 del menzionato D.Lgs. 39/2010 e nel rispetto ai principi di revisione (di cui all’articolo 11 del medesimo Decreto Legislativo).

Non sono invece da considerare assimilabili alla “revisione legale” le attività:
- consistenti nel rilascio di pareri, attestazioni e perizie, quali ad esempio le relazioni sulle fusioni o più in generale l’emissione di pareri in qualità di esperto ai sensi degli artt. 2501-bis e 2501-sexies del Codice Civile;
- gli incarichi nei collegi sindacali di società che non prevedano lo svolgimento della funzione di revisione legale.
Si ricorda infatti, che, ai sensi dell’art. 2409-bis del Codice Civile, lo statuto delle Spa che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale, così come, ai sensi dell’art. 2477 codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale se l’atto costitutivo non dispone diversamente.
Può però accadere, nelle Spa come nelle Srl, che il collegio sindacale non sia investito della revisione legale dei conti, ma sia tenuto solo alla vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile. In tal caso, il Sindaco non potrà inserire il suo incarico nell’apposito campo.
Pertanto, per poter qualificare l’attività del collegio sindacale come revisione legale, è necessaria una verifica caso per caso delle specifiche previsioni di legge o statutarie che regolano l’attività di controllo contabile dei bilanci;
- gli incarichi di componente del collegio dei revisori dei conti degli enti e organismi pubblici. Come infatti dispone l’art. 20 del D.Lgs. 123/2011, i compiti peculiari di tale organo di controllo non possono essere ricondotti alla revisione legale (si pensi, una per tutte, alla funzione di “monitoraggio della spesa pubblica”).

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