10 settembre 2013

Registro revisori: semplificare è meglio

ANDoC scrive ai ministri: cancellazione o semplificazione degli adempimenti.
Autore: Redazione Fiscal Focus

La lettera ANDoC - Il prossimo 23 settembre scadrà il tempo entro il quale i revisori dovranno aggiornare il contenuto informativo del vecchio registro, adeguandolo quindi alle nuove disposizioni. E proprio in riferimento a questa deadline per la trasmissione telematica delle informazione degli iscritti al Registro dei revisori legali, l’Associazione Nazionale Dottori Commercialisti (ANDoC) ha inviato ieri un’istanza al fine di cancellare o eventualmente semplificare proprio gli adempimenti disposti dall’articolo 17 del D.M. n. 145/2012 e dalla successiva Determina della Ragioneria Generale dello Stato del 21 giugno 2013, pubblicata il 25 giugno 2013. La lettera è stata dunque inviata al ministro dell’Economia e delle Finanze, Fabrizio Saccomanni, al ministro della Funzione Pubblica e della Semplificazione, Gianpiero D'Alia e al Capo Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza, Domenico Mastroianni.

Il punto - “[…] ci giungono richieste, da nostri Colleghi, per eliminare e/o semplificare gli adempimenti di cui in oggetto. Rammento che - secondo quanto disposto dall’Articolo 17 del D.M. del 20 giugno 2012 n. 145, che avvia la fase di ‘prima formazione del Registro dei Revisori Legali’ - tutti i soggetti già iscritti nel medesimo sono tenuti, entro il termine di 90 giorni, a comunicare le informazioni inerenti il contenuto obbligatorio del Registro, quelle definite ‘strumentali’ nonché l’opzione per l’elenco dei revisori attivi o per l’iscrizione nella sezione ‘inattivi’. La procedura prevista per l’aggiornamento e l’integrazione del Registro utilizza unicamente modalità telematiche che, a detta di numerosissimi nostri Colleghi e per cognizione diretta dello scrivente, risultano di non immediate gestione”, con queste parole esordisce la missiva dell’associazione firmata da Amedeo Sacrestano. La lettera, come abbiamo accennato, fa riferimento al fatto che entro il prossimo 23 settembre, gli iscritti al Registro dei revisori legali dovranno trasmettere in maniera telematica i dati relativi al contenuto obbligatorio del Registro, oltreché l’opzione per l’elenco dei revisori “attivi” o per l’iscrizione nella sezione “inattivi”. Questi adempimenti hanno creato e ancona continuano a creare diverse difficoltà di tipo tecnico.

L’onerosità delle richieste e dati già presenti – Il parere dell’associazione di categoria, fondato sulle richieste pervenute da parte dei colleghi, è che gli adempimenti stabiliti dal già citato articolo 17 siano particolarmente onerosi, soprattutto per quel che concerne le sanzioni fissate qualora il revisore non dovesse effettuare la trasmissione. Il punto è che non vi sarebbe equilibrio tra l’adempimento (che consiste in sostanza della ‘conferma’ di dati già in possesso dall’Amministrazione pubblica) e la relativa sanzione. “È, infatti, noto che tutti i revisori legali già precedentemente iscritti nel Registro (quello di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88) avevano in precedenza comunicato a detto archivio pubblico i loro dati. Inoltre, anche gli incarichi ricoperti dai singoli revisori sono già nella disponibilità della PA, all'interno del "Registro delle imprese". Tutto ciò lascia ritenere che potrebbe (rectius, dovrebbe) essere l'Amministrazione incaricata di gestire il Registro a predisporre un completo riepilogo dei dati del singolo Iscritto, chiedendone a questi la conferma o la modifica attraverso più immediate procedure informatiche (anche un mero invio alla casella pec che, almeno i nostri Colleghi, hanno dovuto obbligatoriamente comunicare alla PA)”, spiega Sacrestano nella lettera.

Efficienza o ripetitività?
– La lettera si conclude poi con una riflessione sulla necessità di semplificare la burocrazia per dare forza a crescita e produttività. Il parere che si può leggere tra le righe è che trasmettere informazioni di cui l’Amministrazione è già in possesso sarebbe come appesantire i livelli di efficienza della stessa, rallentandone la produttività. Infatti, Sacrestano conclude sottolineando che “l'adempimento richiesto dall'Articolo 17 appare in contrasto coi principi del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cd Codice dell'Amministrazione Digitale), tanto più se coordinati col disposto del novellato Articolo 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (cd Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Tale conflitto, se non dai dati letterali della norma, risulta evidente a chi ritiene che il rilancio del Paese passa anche, e soprattutto, attraverso l'accrescimento dei livelli di efficienza della Pubblica Amministrazione e l'eliminazione degli adempimenti amministrativi non necessari, di modo che le energie di tutti possano concentrarsi sulla creazione del Valore per la Collettività”.

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