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Qualora il credito dell’Ordine relativo alle pregresse annualità d’iscrizione all’Albo dell’iscritto non versate è rientrato nell’accertamento del passivo dei debiti concorsuali del debitore e non sia stato soddisfatto integralmente, l’esdebitazione dichiarata con decreto dal Giudice rende ex lege inesigibile quel credito, con conseguente impossibilità per l’Ordine di subordinare la reiscrizione all’Albo al preventivo pagamento del debito pregresso.
È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 232 del 1° dicembre 2021, scaturito a seguito di una richiesta di chiarimenti da parte di un Ordine territoriale, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha espresso un parere in merito alla reiscrizione all’albo da parte di un soggetto cancellato per morosità ed ammesso al beneficio dell’esdebitazione.
Nello specifico, nella richiesta pervenuta al CNDCEC, dopo aver premesso che un iscritto cancellato dall’Albo per morosità nell’anno 2018 ha presentato una nuova richiesta d’iscrizione evidenziando di non dover adempiere al pagamento delle pregresse quote annuali d’iscrizione non versate per essere stato ammesso al beneficio dell’esdebitazione, sono stati chiesti chiarimenti in merito alla possibilità, per l’Ordine in questione, di deliberare l’iscrizione rinunciando alla riscossione delle somme pregresse.
Il parere del CNDCEC – Prima di fornire chiarimenti al quesito pervenuto, il Consiglio Nazionale ricorda che, l’esdebitazione, è un istituto previsto all’articolo 14-terdecies della Legge n. 3/2012, in base al quale un debitore persona fisica, a determinate condizioni, può liberarsi dall’obbligazione di pagamento di determinati debiti senza il pagamento degli stessi.
La c.d. “esdebitazione” è dichiarata dal Giudice del Tribunale competente tramite un decreto adottato su ricorso del debitore interessato e presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, dopo aver sentito i creditori non integralmente soddisfatti.
In caso di esito positivo, con il suddetto provvedimento, vengono di conseguenza dichiarati inesigibili nei confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente con la liquidazione dei beni.
Come precisa il CNDCEC, i crediti che possono essere oggetto di esdebitazione sono solo quelli definiti “concorsuali e non soddisfatti”, ovvero quei crediti accertati come dovuti dalla persona fisica da un liquidatore nominato dal Tribunale, il quale ha il compito di liquidare i beni della persona in stato di sovraindebitamento e ripartirne il ricavato.
Viene, altresì, specificato che alla procedura di verifica dei predetti crediti, c.d. “formazione dello stato passivo”, intervengono attivamente i creditori che, ai sensi dell’articolo 14-sepdecies della Legge n. 3/2012, possono presentare la domanda di partecipazione alla liquidazione indicando l’importo e le ragioni del proprio credito.
Nella fattispecie posta all’attenzione del Consiglio Nazionale, in virtù delle informazioni fornite con il quesito posto, si desume che l’Ordine richiedente il parere, risulta creditore dell’istante (il soggetto cancellato dall’albo) per il pagamento delle quote annuali d’iscrizione all’Albo e, vista la morosità, ha provveduto alla cancellazione dall’Albo nell’anno 2018.
Proprio in quanto creditore dell’istante, l’Ordine - osserva il CNDCEC - avrebbe dovuto essere a conoscenza: