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Il tema della responsabilità del professionista a titolo di concorso nelle violazioni tributarie è tornato al centro del dibattito dopo i recenti orientamenti della Corte di Cassazione, che hanno posto l’attenzione sull’applicazione dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 472/1997 anche nei confronti di commercialisti, consulenti e intermediari fiscali. Si tratta di una questione di evidente rilievo pratico, soprattutto in vista degli adempimenti dichiarativi ma con implicazioni potenzialmente più ampie rispetto alla sola trasmissione delle dichiarazioni. In merito è intervenuta l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC LAB) con il documento n.2/2026.
Il punto centrale riguarda la possibilità che il professionista venga chiamato a rispondere non solo quando abbia materialmente commesso la violazione ma anche quando abbia posto in essere condotte, attive o omissive, idonee ad agevolare la violazione tributaria del contribuente. La delicatezza del tema è evidente: da un lato vi è l’esigenza di contrastare comportamenti consapevolmente illeciti; dall’altro occorre evitare che l’attività professionale ordinaria venga esposta a un rischio sanzionatorio generalizzato e non proporzionato.
Le ordinanze della Corte di Cassazione del 12 marzo 2026 hanno rappresentato un passaggio significativo. In particolare, l’Ordinanza n. 5635, richiamata insieme ad altre pronunce analoghe, ha affrontato il caso di un professionista tenutario delle scritture contabili che aveva trasmesso una dichiarazione redatta dal cliente. Secondo la Corte, il concorso può configurarsi quando il professionista, pur non integrando direttamente la condotta tipica dell’illecito, compia azioni od omissioni che rendano possibile o agevolino la consumazione della violazione tributaria. Tale valutazione viene collegata anche alla diligenza qualificata richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c.
Il principio è stato poi ulteriormente sviluppato dall’Ordinanza n. 11372 del 27 aprile 2026, relativa a un professionista non tenutario delle scritture contabili ma incaricato della sola trasmissione della dichiarazione. Anche in questo caso, la Cassazione ha affermato la possibile sanzionabilità del soggetto terzo, ove risultino condotte che abbiano agevolato la commissione della violazione e che attestino un coinvolgimento rilevante ai fini del concorso.
Un ulteriore profilo di attenzione riguarda il visto di conformità. L’Ordinanza n. 8845 dell’8 aprile 2026 ha affrontato il caso di un credito IVA risultato inesistente e utilizzato in compensazione. La Corte ha ritenuto che il rilascio del cosiddetto visto “leggero” non possa ridursi a una verifica meramente formale, ma implichi un controllo sostanziale sulla sussistenza del dato indicato in dichiarazione. Anche questa impostazione, tuttavia, solleva interrogativi importanti sul corretto equilibrio tra obblighi di controllo, affidamento sulla documentazione fornita dal cliente e responsabilità del professionista.
Il nodo critico non è la responsabilità del professionista che partecipi consapevolmente a una violazione fiscale. In tali ipotesi, la tutela dell’Erario e della fede pubblica impone una risposta sanzionatoria adeguata. Il problema nasce, piuttosto, dal rischio che i principi affermati dalla giurisprudenza vengano applicati in modo estensivo, fino a coinvolgere attività professionali ordinarie quali la trasmissione telematica, la compilazione della dichiarazione sulla base dei dati forniti dal cliente o la mera tenuta delle scritture contabili.
In sede parlamentare, con riferimento all’interrogazione n. 5-05272 del 15 aprile 2026, è stato osservato che appare difficile ipotizzare, anche a legislazione vigente, che la mera trasmissione della dichiarazione dei redditi possa comportare l’estensione delle sanzioni al professionista. Tale precisazione, pur rilevante, non sembra tuttavia sufficiente a eliminare le incertezze operative che si stanno determinando nella prassi.
Per i professionisti, il rischio è quello di trovarsi esposti a contestazioni fondate non su un’effettiva partecipazione alla violazione ma sulla sola riconducibilità dell’adempimento all’incarico ricevuto. Una simile prospettiva avrebbe effetti distorsivi sull’attività professionale, accrescendo oneri difensivi, incertezza applicativa e responsabilità potenziali non sempre coerenti con il ruolo effettivamente svolto.
Alla luce di questo scenario, secondo AIDC appare auspicabile un intervento legislativo di interpretazione autentica, volto a delimitare con precisione le condizioni in presenza delle quali possa configurarsi il concorso del professionista nella violazione tributaria del contribuente.
Una disciplina equilibrata dovrebbe chiarire che il professionista non può essere chiamato a rispondere automaticamente in ragione del solo incarico ricevuto. Attività quali la trasmissione telematica della dichiarazione, la predisposizione di atti o comunicazioni fiscali, la compilazione della dichiarazione sulla base di dati forniti dal cliente o la tenuta delle scritture contabili non dovrebbero costituire, di per sé, elementi sufficienti per affermare il concorso.
Diversamente, la responsabilità dovrebbe essere configurabile solo in presenza di una condotta specifica, commissiva o omissiva, ulteriore rispetto alla mera esecuzione dell’incarico professionale. Tale condotta dovrebbe essere puntualmente provata e motivata dagli organi di controllo, dimostrando il contributo causale concreto del professionista alla realizzazione, all’occultamento o all’agevolazione della violazione tributaria.
La soluzione non può consistere in un’esenzione generalizzata di responsabilità. Sarebbe contrario ai principi dell’ordinamento escludere ogni conseguenza per il professionista che, con piena consapevolezza, contribuisca alla commissione di una violazione fiscale. Tuttavia, è altrettanto necessario evitare che l’errore professionale, la complessità normativa o l’affidamento su documenti forniti dal contribuente vengano automaticamente trasformati in concorso sanzionabile.
Il legislatore dovrebbe quindi individuare un punto di equilibrio: punire le condotte consapevoli e causalmente rilevanti, ma proteggere l’attività professionale svolta correttamente, secondo diligenza e nel rispetto delle regole applicabili.
Questo principio dovrebbe valere anche per il visto di conformità leggero, tenendo conto delle indicazioni di prassi dell’Agenzia delle entrate, secondo cui la verifica richiesta non comporta valutazioni di merito, ma un riscontro formale della corrispondenza dei dati alla documentazione disponibile.
In conclusione, la questione della responsabilità del professionista richiede un chiarimento urgente e sistematico. Solo una disciplina chiara, proporzionata e coerente può garantire, al tempo stesso, l’effettività del sistema sanzionatorio tributario e la serenità operativa dei professionisti chiamati quotidianamente a gestire adempimenti sempre più complessi.