9 luglio 2026

Retribuzioni su conto intestato al lavoratore: sì alla tutela dell’autonomia economica ma senza oneri impropri per i datori

Il CNDCEC, in audizione al Senato, condivide le finalità dei disegni di legge sulla tracciabilità delle retribuzioni e sul contrasto alla violenza economica, ma chiede correttivi per evitare responsabilità sanzionatorie fondate su controlli impossibili

Autore: Redazione Fiscal Focus

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è intervenuto in audizione presso la Commissione competente del Senato sui disegni di legge AS 763, AS 1937 e AS 1595, dedicati alla corresponsione della retribuzione su conto intestato al lavoratore e all’accesso ai rapporti di conto corrente.

L’obiettivo complessivo delle proposte normative è quello di rafforzare l’inclusione finanziaria dei lavoratori, rendere più tracciabili i pagamenti retributivi e contrastare fenomeni di violenza economica, con particolare attenzione alla dimensione di genere. In questa prospettiva, il pagamento della retribuzione su un conto effettivamente riconducibile al lavoratore rappresenta uno strumento di tutela dell’autonomia personale e patrimoniale.

Il CNDCEC ha espresso apprezzamento per la ratio degli interventi, evidenziando come il contrasto al gender gap finanziario e alla dipendenza economica richieda misure effettive e coordinate. Tuttavia, il Consiglio Nazionale ha richiamato l’attenzione del legislatore sulla necessità di costruire una disciplina proporzionata, coerente con il sistema e concretamente applicabile.

I disegni di legge all’esame del Senato

I testi esaminati intervengono su due piani complementari.

Da un lato, i disegni di legge AS 763 e AS 1937 incidono sulla disciplina della corresponsione delle retribuzioni, modificando l’articolo 1, comma 910, della legge n. 205/2017. L’intento è quello di prevedere che la retribuzione sia accreditata su un conto intestato al lavoratore, con esclusione o forte limitazione dei conti cointestati.

Dall’altro lato, il disegno di legge AS 1595 interviene a monte, introducendo nel codice civile una disciplina sull’obbligo di contrarre in capo alla banca nei rapporti di conto corrente. Tale previsione mira a garantire che ogni soggetto possa effettivamente aprire un conto, rendendo sostenibile l’obbligo di accredito della retribuzione su un rapporto bancario o di pagamento intestato al lavoratore.

Secondo il Consiglio Nazionale, la lettura sistematica dei tre interventi è condivisibile: non sarebbe coerente imporre al lavoratore l’utilizzo di un conto intestato senza assicurare, parallelamente, il diritto di accedere a un conto. Proprio per questo, è stata auspicata una disciplina coordinata e organica.

Il nodo critico: la posizione del datore di lavoro

La principale criticità segnalata dai commercialisti riguarda il rischio di attribuire al datore di lavoro responsabilità sanzionatorie per circostanze che lo stesso non è in grado di verificare.

Il semplice codice IBAN, infatti, consente di identificare il rapporto di conto, ma non permette di conoscere l’effettiva intestazione del conto né l’eventuale presenza di altri cointestatari. Il datore di lavoro non ha accesso all’Anagrafe dei rapporti finanziari, non può interrogare la banca del dipendente e non può ottenere informazioni coperte dalla disciplina sulla protezione dei dati personali e dal segreto bancario.

La criticità si accentua se si considera che il requisito potrebbe mutare nel tempo. Un conto inizialmente intestato al solo lavoratore potrebbe, successivamente, essere trasformato in conto cointestato senza che il datore ne abbia conoscenza o possa averne notizia.

In tale scenario, sanzionare il datore di lavoro per l’accredito della retribuzione su un conto non conforme rischierebbe di tradursi in una responsabilità di fatto oggettiva. Secondo il CNDCEC, ciò sarebbe difficilmente conciliabile con i principi di colpevolezza, personalità e proporzionalità che regolano gli illeciti amministrativi.

La dichiarazione del lavoratore come soluzione operativa

Per superare tale criticità, il Consiglio Nazionale propone di valorizzare la dichiarazione del lavoratore.

In concreto, il lavoratore potrebbe attestare, mediante dichiarazione sostitutiva, che il conto indicato per l’accredito della retribuzione rispetta i requisiti previsti dalla legge. Lo stesso lavoratore sarebbe poi tenuto a comunicare eventuali successive variazioni rilevanti.

In questo modello, il datore di lavoro potrebbe fare affidamento, in buona fede, sulla dichiarazione ricevuta, senza essere gravato da obblighi di controllo che non appartengono alla sua sfera di poteri. La responsabilità verrebbe così ricondotta al soggetto che effettivamente conosce la situazione del conto, ossia il lavoratore, ferma restando la disciplina applicabile in caso di dichiarazioni non veritiere.

La soluzione appare coerente con altri ambiti del rapporto di lavoro nei quali il datore opera sulla base di dichiarazioni rese dal dipendente, come avviene, ad esempio, per detrazioni fiscali o altre informazioni personali rilevanti ai fini amministrativi.

Le ulteriori criticità segnalate

Il CNDCEC ha evidenziato anche altri profili che meritano attenzione in sede parlamentare.

Un primo aspetto riguarda il rischio di aggiramento della disciplina. Se l’intervento si limita a modificare solo una delle modalità di pagamento previste dalla normativa vigente, potrebbero restare aperti canali alternativi non pienamente coerenti con le finalità di tutela. Il riferimento è, in particolare, agli strumenti di pagamento elettronico non necessariamente riconducibili al lavoratore, al pagamento presso sportelli di tesoreria e alla possibilità di consegna dell’assegno a un delegato in caso di impedimento.

Un secondo profilo riguarda l’esclusione del lavoro domestico dal perimetro della disciplina sulla tracciabilità. Tale esclusione appare problematica, perché proprio il lavoro domestico è un settore caratterizzato da forte presenza femminile e, quindi, potenzialmente rilevante rispetto agli obiettivi di emancipazione economica perseguiti dalla riforma.

Infine, il Consiglio Nazionale ha invitato a riflettere sulla rigidità del divieto assoluto di cointestazione. Una soluzione più proporzionata potrebbe essere quella di ammettere la cointestazione solo su richiesta espressa, scritta e consapevole del lavoratore, revocabile in ogni momento. In questo modo, la regola di default resterebbe orientata alla tutela, senza comprimere in modo eccessivo l’autonomia negoziale del lavoratore nei casi in cui la gestione condivisa del conto sia frutto di una scelta libera e consapevole.

Verso una disciplina proporzionata e sostenibile

L’audizione del CNDCEC conferma la condivisione delle finalità sociali dei disegni di legge, ma evidenzia la necessità di un intervento tecnicamente equilibrato.

La tracciabilità delle retribuzioni e la tutela dell’autonomia economica dei lavoratori rappresentano obiettivi centrali, soprattutto nel contrasto alla violenza economica e alle forme di dipendenza patrimoniale. Tuttavia, tali obiettivi devono essere perseguiti attraverso regole applicabili, controlli effettivamente esigibili e una corretta distribuzione delle responsabilità.

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