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Il salario giusto rappresenta una scelta “chiara e apprezzabile”, ma per produrre effetti concreti dovrà essere accompagnato da correttivi tecnici e giuridici in sede di conversione. È questa, in sintesi, la posizione espressa dal Consiglio nazionale dei commercialisti nel corso dell’audizione presso la Commissione Lavoro della Camera dei deputati, chiamata a esaminare il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 su salario giusto, incentivi all’occupazione e contrasto del caporalato digitale.
Secondo il Consiglio nazionale, “valorizzare il ruolo della contrattazione collettiva maggioritaria - il cosiddetto rinvio rafforzato - quale strumento per determinare il salario giusto ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, anche in funzione di contrasto al crescente dumping contrattuale, è una scelta politica chiara e apprezzabile”.
Il riferimento è al cuore del decreto lavoro, che individua nella contrattazione collettiva nazionale sottoscritta dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative il parametro per stabilire se una retribuzione sia adeguata alla quantità e qualità del lavoro prestato. Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2026 ed entrato in vigore il 1° maggio 2026, dedica il Capo II proprio alle disposizioni in materia di salario giusto.
Per salario giusto si intende la retribuzione che consente di rispettare il principio fissato dall’articolo 36 della Costituzione, che stabilisce che il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Il D.L. n. 62/2026 non introduce un salario minimo legale espresso in una cifra oraria unica. La strada scelta è diversa. Il salario giusto viene agganciato al Trattamento Economico Complessivo, cioè al valore economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’articolo 7 del decreto stabilisce infatti che la contrattazione collettiva costituisce lo strumento per determinare il salario giusto e che, per individuarlo, si fa riferimento al trattamento economico complessivo dei CCNL maggiormente rappresentativi, tenendo conto del settore, della categoria produttiva, dell’attività principale o prevalente, della dimensione e della natura giuridica del datore di lavoro.
Il punto qualificante è il cosiddetto “pavimento” retributivo, per cui i contratti collettivi diversi da quelli sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative non possono prevedere un trattamento economico complessivo inferiore a quello individuato dal CCNL maggioritario di riferimento. Per i settori non coperti da contrattazione collettiva, il decreto richiama il contratto collettivo nazionale più vicino all’attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro.
È proprio su questo aspetto che i Commercialisti esprimono un giudizio positivo. Per la categoria, il provvedimento “si contraddistingue per un contrasto efficace ai CCNL pirata”, perché impedisce ai contratti collettivi minoritari di fissare un trattamento economico complessivo più basso rispetto a quello previsto dai contratti maggioritari.
Secondo il Consiglio nazionale, “è la prima volta che il legislatore introduce un pavimento retributivo vincolante che mette fuori gioco la concorrenza al ribasso dei contratti pirata, che spesso mimano la struttura dei CCNL maggioritari, ma nascondono nelle voci accessorie e nella parte normativa effetti economici fortemente riduttivi”.
Il meccanismo del rinvio rafforzato, osservano ancora i professionisti, premia le organizzazioni sindacali e datoriali che nel tempo hanno costruito sistemi di relazioni industriali solidi e rappresentativi. Allo stesso tempo, sottrae valore competitivo alle organizzazioni che operano al solo scopo di produrre contratti al ribasso.
Per i Commercialisti, questo approccio, se accompagnato da adeguati strumenti attuativi, può rappresentare “una svolta significativa nel contrasto alle distorsioni del mercato del lavoro”, in linea con le migliori esperienze europee di rinvio legale alla contrattazione collettiva erga omnes.
Il decreto lavoro n. 62/2026 interviene su più fronti. Oltre al salario giusto, contiene misure per rifinanziare gli incentivi all’occupazione, rafforzare il monitoraggio delle retribuzioni, favorire il rinnovo dei contratti collettivi e contrastare il caporalato digitale. Il provvedimento prevede stanziamenti complessivi per circa 1 miliardo di euro nel triennio 2026-2028.
Sul piano occupazionale, il decreto prevede agevolazioni per i datori di lavoro privati che assumono nel 2026 con contratto subordinato a tempo indeterminato. Tra le misure, il Bonus Donne 2026, il Bonus Giovani 2026 e il Bonus ZES 2026, con esoneri contributivi differenziati in base ai requisiti dei lavoratori, alla sede produttiva e alla tipologia di assunzione o trasformazione del rapporto. L’accesso ai benefici è collegato alla corresponsione, appunto, del salario giusto.
Il decreto introduce inoltre strumenti di monitoraggio e raccolta dei dati in materia retributiva. CNEL, INPS, ISTAT, INAPP, Ispettorato nazionale del lavoro e altri soggetti pubblici sono chiamati a collaborare per raccogliere e condividere dati retributivi disaggregati, elaborare indicatori statistici e analisi settoriali, valutare la copertura della contrattazione collettiva e l’adeguatezza delle retribuzioni rispetto all’articolo 36 della Costituzione.
Il CNEL dovrà inoltre elaborare, con cadenza almeno annuale e d’intesa con il Ministero del Lavoro, un Rapporto nazionale sulle retribuzioni da trasmettere al Parlamento e pubblicare sul proprio sito. Il decreto prevede anche l’istituzione di un archivio amministrativo dei contratti collettivi aziendali e territoriali depositati, come parte dell’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.
Un altro tassello riguarda i rinnovi contrattuali. Il decreto punta a favorire il rinnovo tempestivo dei CCNL alla scadenza naturale, prevedendo che le parti disciplinino decorrenze degli aumenti, eventuali una tantum e strumenti di copertura economica del periodo che intercorre tra la scadenza del contratto e la sottoscrizione del rinnovo.
In caso di mancato rinnovo entro i primi 12 mesi dalla scadenza, le retribuzioni sono adeguate, a titolo di anticipazione forfettaria dell’incremento retributivo, alla variazione dell’IPCA nella misura del 30%, salvo diverse pattuizioni contrattuali.
La misura non si applica però ai settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi, nei quali l’adeguamento viene legato a indicatori economici settoriali individuati dalla contrattazione collettiva.
Proprio su questo punto i Commercialisti chiedono maggiore chiarezza. Secondo il Consiglio nazionale, va precisata “la portata applicativa dell’adeguamento IPCA”, specificando il suo automatismo operativo in busta paga, il trattamento ai fini del TFR e delle mensilità aggiuntive e il coordinamento con l’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, così da evitare antinomie nel sistema di condizionalità degli incentivi.
Pur promuovendo l’impianto del decreto, il Consiglio nazionale ritiene necessario intervenire in sede di conversione per consolidare i risultati attesi.
La prima richiesta riguarda la definizione legislativa del Trattamento Economico Complessivo. Per i Commercialisti occorre stabilire con precisione quali voci lo compongono e introdurre l’obbligo per i CCNL di esplicitarlo in forma standardizzata, con l’istituzione di un registro presso il CNEL costantemente aggiornato. Solo così, osservano, il pavimento economico e retributivo anti-pirata potrà essere concretamente misurabile e azionabile.
La seconda proposta riguarda l’apparato sanzionatorio. La categoria chiede di introdurre meccanismi espliciti e rafforzati per i datori di lavoro che applicano contratti in violazione del pavimento retributivo previsto dal decreto, affidando all’Ispettorato nazionale del lavoro poteri ispettivi dedicati e procedure accelerate.