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Approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 14 luglio il decreto legislativo che attua la Direttiva 2014/56/UE in materia di revisione legale dei conti, con ampio accoglimento delle proposte che erano state in precedenza formulate dalle competenti Commissioni Parlamentari, in particolare con riguardo agli aspetti dell’indipendenza, dell’obiettività e dei controlli di qualità.
Ecco i temi:
- circa le modalità di svolgimento degli incarichi di revisione legale il decreto inserisce nel testo del D.Lgs.39 del 2010 gli articoli da 10-bis a 10-quinquies, con i quali vengono disciplinati gli aspetti relativi alla valutazione dei rischi per l’indipendenza dell’incarico; le modalità di organizzazione interna dei soggetti che svolgono la revisione (dotazione di sistemi di controllo della qualità e procedure efficaci per la valutazione del rischio. In proposito viene prescritto un obbligo di assoggettamento ai controlli di qualità per tutti gli iscritti al registro che svolgano incarichi di revisione, con una periodicità non superiore a sei anni nel caso che l’attività di revisione sia svolta in enti di interesse pubblico o in società rispondenti a determinati requisiti dimensionali relativi all’attivo dello stato patrimoniale, ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni ed al numero degli occupati); i limiti dei reiterazione dell’incarico (per gli enti di interesse pubblico (EIP), l’incarico di revisione legale non potrà essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.);
- riguardo alla disciplina del tirocinio, il decreto: ne conferma la durata triennale con la possibilità di svolgerne una parte nell’ultimo biennio di studi del corso di laurea; pone a carico del revisore legale persona fisica il limite di poter curare la formazione di non più di tre tirocinanti, limite che invece non sussiste per le società di revisione; determina gli obblighi tanto del tirocinante (cui è esteso quello di rispettare il segreto professionale) quanto del dominus (tenuto a controllare la fattiva collaborazione del tirocinante); prevede un’unica sessione annuale per l’esame di idoneità professionale.
A quest’ultimo proposito, respingendo la richiesta formulata nei mesi scorsi dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti, il decreto ha escluso l’equipollenza dell’esame di stato dei commercialisti con l’esame necessario alla qualifica di revisore e pertanto i commercialisti aspiranti revisori dovranno sostenere un esame integrativo secondo le modalità stabilite dal D.M. 19 gennaio 2016, n. 63. Tuttavia il CN ha già ideato un “rimedio”che consentirebbe, tramite la stipula di apposite convenzioni con gli Atenei italiani, di introdurre nel corso di laurea in Economia esami specifici contenenti tutte le materie della revisione, cosicché per i futuri revisori si possa prevedere l’esonero dell’esame di idoneità qualora nel corso di studi universitario abbiano sostenuto uno dei detti esami;
- quanto alla gestione del Registro dei revisori, il decreto ne affida la competenza al Ministero dell’Economia, incaricato anche dei controlli sulla formazione e della qualità.
Viene meno la distinzione tra revisori attivi e inattivi, mentre il Registro viene diviso in due sezioni: A, contenente i revisori legali che svolgano o abbiano svolto nel triennio precedente attività di revisione o abbiano collaborato in tale veste presso una società di revisione; B, che raccoglie invece coloro che non abbiano assunto incarichi per tre anni consecutivi;
- in tema di formazione professionale continua, il relativo obbligo è prescritto in capo a tutti i soggetti iscritti in entrambe le predette sezioni, che saranno pure tenuti al pagamento del contributo annuale di iscrizione. Tuttavia i soggetti iscritti nella sezione B non saranno soggetti ai controlli di qualità.
Nel concreto, l’obbligo formativo avrà scadenza triennale, con un minimo di conseguimento di 20 crediti formativi annuali ed un totale minimo di 60 crediti nel triennio. La formazione potrà effettuarsi o presso società o enti di formazione, accreditati dal Ministero dell’economia oppure a distanza, mediante l’impiego dei programmi erogati dallo stesso Ministero (pure attraverso gli Ordini o suoi delegati, appositamente accreditati; a tal proposito peraltro, il decreto non richiede più la sussistenza di un numero minimo di dipendenti presso l’ente che chiede l’accreditamento dei corsi purchè il loro numero sia adeguato a garantire la qualità della formazione offerta. In tal modo non vengono posti limiti di accesso a tale modalità per gli Ordini territoriali di minori dimensioni);
- con riguardo infine alle sanzioni, oltre all’introduzione di nuove tipologie (l’avvertimento, la dichiarazione che accerta che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti, la censura) è stato previsto un sistema di pubblicità informativa (pubblicazione del procedimento sanzionatorio nonché della sanzione applicata sul sito istituzionale). L’importo massimo delle sanzioni amministrative per le violazioni procedurali è fissato in 150 mila euro, con la previsione anche, per i casi più gravi, della revoca degli incarichi e della cancellazione dal Registro (cui potrà tuttavia far seguito una nuova iscrizione decorsi sei anni) . I termini di durata della sospensione vengono invece ridotti da 5 a 3 anni.
Sanzioni pecuniarie variabili da 50 a 2.500 euro sono infine previste per il caso di caso di mancato assolvimento dell’obbligo di comunicazione delle informazioni personali.