28 agosto 2013

Revisori: comunicazione al Registro entro il 23 settembre

Chiarimenti in una circolare della Ragioneria dello Stato sulla prima formazione del Registro dei Revisori legali
Autore: Redazione Fiscal Focus

La comunicazione al registro - Il prossimo 23 settembre scade il termine per la trasmissione telematica della informazioni che i revisori legali devono comunicare al Registro dei revisori. In vista di questa scadenza il dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato un documento che affronta alcune problematiche relative all’adempimento e pur essendo indirizzata ai dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze iscritti al registro dei revisori legali, i principi esposti sono applicabili ai soggetti diversi che sono iscritti al registro e in modo particolare ai Dottori Commercialisti.

Aggiornamento dei dati - L’aggiornamento e l’integrazione dei dati afferenti ai soggetti iscritti nel Registro dovrà avvenire unicamente con modalità telematiche. E a tal fine è stata istituita nell’ambito del nuovo portale della revisione legale, già in linea dal 19 marzo scorso, un’apposita area riservata accessibile a ciascun iscritto, previo accreditamento personale.

Il termine per la comunicazione
- I soggetti destinatari di tale adempimento, ivi compreso il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze che risulti regolarmente iscritto a detto Registro, sono pertanto tenuti a prender parte, entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della predetta determina (quindi entro il 23 settembre 2013), alle operazioni di “prima formazione del registro” che consentiranno di aggiornare e integrare il contenuto informativo del “vecchio registro” dei revisori contabili alle nuove disposizioni, nel rispetto dei principi di integrità dell’informazione, sicurezza delle comunicazioni e riservatezza dei dati personali.

Individuazione degli incarichi – La circolare si sofferma sulla corretta individuazione degli incarichi che comportano la qualifica di revisore attivo e a tal fine viene precisato che, a norma di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 39/2010 viene considerata revisione legale “la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del presente decreto o, nel caso in cui sia effettuato in un altro Stato membro dell’Unione Europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/Ce vigenti in tale Stato membro”. Tale definizione conduce necessariamente all’espressione di un giudizio sul bilancio effettuata ai sensi dell’art. 14 del citato D.Lgs. 39/2010. Alla luce di quanto sopra enunciato, ai fini del transito e della permanenza nella sezione attivi, non sono pertanto da considerare assimilabili alla “revisione legale” le attività consistenti nel rilascio di pareri, attestazioni e perizie, quali ad esempio le relazioni sulle fusioni o più in generale l’emissione di pareri in qualità di esperto ai sensi degli artt. 2501-bis e 2501-sexies del Codice Civile. Sono pertanto soggetti all’obbligo di comunicazione tutti gli incarichi di revisione legale assunti presso soggetti, per i quali è previsto che i conti siano sottoposti al controllo legale di un professionista iscritto nell’apposito Registro. Va precisato che non sono oggetto di comunicazione gli incarichi nei collegi sindacali di società che non prevedano lo svolgimento della funzione di revisione legale, il cui esercizio deve essere quindi espressamente conferito al collegio sindacale stesso.

Comunicazione della durata e dei corrispettivi
- È prevista la comunicazione inoltre, per ciascuno incarico, della durata e dei relativi corrispettivi. Relativamente alla durata dell’incarico occorre specificare sia la data di inizio incarico sia la data di scadenza (individuata in via presuntiva nella data di fine esercizio finanziario oggetto di revisione) avendo cura di comunicare tempestivamente la data di effettiva cessazione dell’incarico medesimo. Per quanto concerne i corrispettivi per lo svolgimento dell’incarico di revisione legale, la circolare precisa che gli importi vanno inseriti al lordo e in ragione d’anno e riferiti alla sola attività di revisione (e non anche all’attività di componente del collegio sindacale), tenendo presente che dal tenore letterale della norma di riferimento (art. 21, comma 8, del D.Lgs. 39/2010) si ricava che devono essere indicati i soli corrispettivi effettivamente “realizzati dagli iscritti”, quindi i compensi erogati direttamente al revisore.

Opzione tra le due sezioni - Per quanto concerne l’opzione tra elenco dei revisori “attivi” e quello degli “inattivi”, la circolare segnala che a regime sono destinati a essere collocati d’ufficio nella sezione relativa ai revisori inattivi quei soggetti che non hanno assunto almeno un incarico di revisione legale o la collaborazione ad attività di revisione presso società di revisione. Verranno, inoltre, collocati su base volontaria nella sezione “inattivi” tutti coloro che in qualsiasi momento ne facciano richiesta, sentito il parere della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 39/2010, previa presentazione di una dichiarazione nella quale il revisore attesti di non avere in corso incarichi di revisione legale o attività di collaborazione alla revisione legale in una società di revisione legale.

Permanenza nel registro - Il revisore inattivo, conseguentemente, non può svolgere la funzione di dominus per l’attività di tirocinio prevista dall’art. 3 del D.Lgs. 39/2010, ma resta comunque iscritto al Registro dei revisori legali, conservando l’anzianità di iscrizione, ed è soggetto al pagamento del contributo annuale previsto dall’art. 21, comma 8, del medesimo Decreto Legislativo. Infine la circolare ricorda che in caso di mancata trasmissione delle informazioni, ferma restando l’applicabilità delle sanzioni di cui all’art. 24 del D.Lgs. 39/2010, i revisori legali e le società di revisione legali sono iscritti d’ufficio nell’elenco dei revisori attivi.

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