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Con le “Linee guida per l’organizzazione del collegio sindacale” del 1° settembre scorso, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha individuato tutta una serie di attività preliminari che il collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti, deve compiere prima di accettare l’ incarico. Attività preliminari che vanno dalla valutazione dell’incarico stesso, al cliente, passando per le verifiche sull’indipendenza e le misure di salvaguardia dei candidati sindaci.
Valutazione incarico- Nella linea guida R.10.20 vengono indicate le attività che competono al collegio sindacale, in merito alla verifica dell’adeguatezza delle competenze e capacità necessarie allo svolgimento dell’incarico, includendo la disponibilità di tempo e risorse. Così vi rientrano le conoscenze del settore, la disponibilità di personale con le dovute competenze e la possibilità di ricorrere ad esperti che il collegio sindacale delegato deve possedere per accettare l’incarico.
Termini- Nelle attività che devono essere effettuate preliminarmente all’accettazione dell’incarico, vi rientra anche la verifica da parte del collegio sindacale delegato, delle condizioni per lo svolgimento dell’incarico, i cosiddetti termini per effettuare la revisione del bilancio. Questi termini si identificano con l’obiettivo e la portata della revisione ovvero la responsabilità del collegio sindacale, per fare solo due esempi.
Valutazione cliente- Anche il cliente, ovvero la società che conferisce l’incarico di revisione legale dei conti è sottoposto a verifica da parte del collegio sindacale delegato, verifica che riguarda essenzialmente la sua integrità. Si guarda così da una parte alla reputazione della società e del top management e dall’altra alla situazione finanziaria ed economica della stessa società.
Indipendenza- La linea guida R. 10.40 individua tra le attività preliminari, anche la verifica sull’indipendenza dei candidati sindaci revisori. Indipendenza che può essere compromessa da un conflitto di interessi, da eccessiva familiarità o fiducia ovvero intimidazione.
Lettera di incarico- Espletate queste attività preliminari, l’incarico viene accettato ma non in via obbligatoria. L’accettazione deve essere formalizzata con la lettera di incarico ovvero mediante una delibera assembleare. Nella lettera di incarico in particolare, oltre ai termini, vanno indicati anche l’obiettivo e la portata della revisione, nonché la dichiarazione di indipendenza e gli adempimenti antiriciclaggio.