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Nelle “Linee guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” emanate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, oltre alle attività preliminari all’accettazione dell’incarico che i candidati sindaci-revisori devono svolgere, vi è la linea guida riguardante i rapporti tra il nuovo collegio e quello uscente, la R.40.20.
Informazioni utili alla revisione- Il collegio sindacale che va ad insediarsi prende contatto con i sindaci o il revisore legale uscente alla finalità specifica di ottenere tutte quelle informazioni ritenute utili per svolgere l’incarico conferito e accettato, ossia la revisione legale dei conti.
Visione collegiale- Si prevede l’onere per i sindaci precedenti di prestare la massima collaborazione al nuovo collegio insediatosi, permettendo l’accesso alle informazioni richieste e la visione delle carte di lavoro. Il soggetto incaricato della revisione uscente deve permettere al collegio sindacale di visionare le carte di lavoro. Una visione che deve avvenire di norma in modo collegiale.
Collaborazione- Acquisire le informazioni dal collegio uscente è ritenuto essenziale per comprendere la società e il contesto in cui opera. Si configura un dovere reciproco in capo sia al collegio uscente che deve consentire l’accesso alle informazioni in suo possesso, sia al collegio nuovo di consultare quello precedente. Un dovere di massima collaborazione tra i due.
Verifiche personali e delegate- E’ bene ricordare come i sindaci possono anche procedere in ogni momento ad effettuare ispezioni e verifiche, anche individualmente o delegate ad ausiliari e dipendenti, sotto la loro responsabilità.
Riesame circolare- Al termine delle verifiche individuali, può essere svolto un riesame dell’attività di un componente da parte di un altro, che verrà riesaminata da un altro ancora, il tutto in un’ottica circolare.