5 novembre 2018

Revisori degli enti locali: partono i termini per le nuove iscrizioni e le conferme delle precedenti

Autore: Ester Annetta
Con decreto del 22 ottobre u.s., pubblicato sul proprio sito, il Ministero dell’Interno ha approvato l’avviso pubblico per l’iscrizione nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali valido dal 1° gennaio 2019, indicando le modalità ed i termini per la presentazione delle nuove domande nonché per il rinnovo di quelle dei soggetti già iscritti.

Com’è noto, dal suddetto Elenco (formato in applicazione del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2012) si procede all’estrazione dei professionisti cui sarà affidato l’incarico di revisione dei conti degli enti locali per le sole Regioni a Statuto Ordinario. L’iscrizione è consentita ai soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
L’iscrizione o la conferma dell’iscrizione saranno possibili a decorrere dalle ore 12.00 di oggi, 5 novembre 2018 e fino e non oltre le ore 18.00 del 17 dicembre 2018. A tal fine, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda, che dovrà avvenire esclusivamente secondo modalità telematiche.

Come precisa il citato avviso:
  • a) per le nuove iscrizioni, dovrà essere compilato un apposito modello contenente i dati anagrafici e la dichiarazione giurata – resa in forma di autocertificazione - del possesso dei prescritti requisiti. Il modello sarà accessibile attraverso la home page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale all’indirizzo https://dait.interno.gov.it/finanza-locale, attraverso la selezione del link denominato “Accedi all’area dei revisori” e successivamente di quello “Accedi alle banche dati”. All’uopo sarà necessario preliminarmente registrarsi al sistema ed acquisire la password d’accesso alla compilazione del modello. Riguardo ai requisiti, viene precisato che: i crediti formativi rilevanti sono quelli conseguiti nel periodo 1 gennaio – 30 novembre 2018; i precedenti incarichi di revisore da considerare sono quelli della durata di un triennio svolti presso comuni, province, città metropolitane, comunità montane e unioni di comuni; con riferimento al requisito dell’iscrizione all’Ordine o al Registro professionale, i richiedenti dovranno, inoltre, dichiarare di non essere assoggettati all’eventuale sanzione della sospensione; infine, i richiedenti dovranno dichiarare di non trovarsi nelle condizioni richiamate dall’articolo 236, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui all’articolo 2382 del codice civile, il quale prevede che non può essere nominato “l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”. La domanda compilata secondo le modalità sopra indicate dovrà essere tradotta in pdf e firmata digitalmente, per essere quindi trasmessa telematicamente ad apposita casella pec all’indirizzo: finanzalocale.prot@pec.interno.it.Ai fini della validità dell’invio non sarà sufficiente la ricezione dell’accettazione e della consegna della pec ma bisognerà attendere quella di una ulteriore mail che comunicherà o il buon esito dell’acquisizione della domanda (con il riepilogo di tutti i dati inseriti) o un messaggio di errore in caso di mancata acquisizione.
  • b) Per la conferma delle precedenti iscrizioni, a pena di cancellazione dall’elenco, occorrerà invece soltanto dichiarare – sempre in via telematica, attraverso l’accesso al sito predetto – il mantenimento dei requisiti richiesti per l’iscrizione originaria, che saranno riproposti automaticamente dal sistema (con il solo aggiornamento automatico del numero di anni di iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e/o al Registro dei revisori legali). Basterà soltanto confermarli, aggiungendo i crediti formativi maturati nell’anno precedente e chiudere la domanda, senza alcun invio di pdf firmato digitalmente. Se la procedura sarà stata eseguita correttamente, entro 12 ore si riceverà una comunicazione di buon esito con il riepilogo di tutti i dati. Solo il ricevimento di tale comunicazione comprova l’avvenuta acquisizione della domanda. Qualora, invece, l’iscritto debba modificare i dati già dichiarati in sede di precedente iscrizione (ad eccezione dell’indirizzo pec, della via di residenza, del numero telefonico e dello status di dipendente pubblico), dovrà procedere alla compilazione del modello e alla trasmissione a mezzo pec del file firmato digitalmente secondo le stesse modalità prescritte per le nuove iscrizioni.

Il decreto prevede che d’ufficio si procederà, per tutti gli iscritti nell’elenco, alla verifica del possesso dei requisiti relativi all’anzianità di iscrizione al Registro dei revisori legali e all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; mentre, a campione, a quella dei requisiti relativi allo svolgimento di pregressi incarichi di revisore legale e degli altri dati autocertificati.
Prevede infine anche le modalità di estrazione dei nominativi cui saranno poi affidati gli incarichi di revisione e i criteri di sostituzione previsti per i casi di impedimento dei primi estratti, nonché quelle relative al versamento del contributo annuo di 25 euro che gli iscritti sono tenuti a versare entro il termine del 30 aprile 2019.

Si ricorda che il CNDCEC, a partire dal 22 ottobre e fino al 30 novembre ha messo a disposizione un corso e-learning di formazione professionale a distanza classificato nell’area C7.bis dell’elenco materie “Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali”. Il corso - accessibile attraverso la piattaforma di formazione a distanza del predetto Consiglio all’indirizzo: https://www.concerto.it/258-cndcec - è accreditato dal CNDCEC ai fini della formazione utile agli iscritti interessati proprio a far parte anche dell’Elenco dei revisori degli enti locali.

Si articola in 11 moduli di circa un'ora fruibili separatamente, ciascuno dei quali consentirà (previo superamento dei test) di acquisire un credito formativo professionale (Cfp nella materia C7.bis).
L'accesso al corso è consentito anche ai funzionari degli Enti locali e delle Prefetture che lo potranno seguire, fino al 30 novembre 2018, in visione libera o in modalità monitorata e certificata, previo superamento dei test finali, con rilascio dell'attestato di frequenza.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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