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In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale un avviso che regola il mantenimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e la presentazione di nuove domande di iscrizione.
Revisori degli enti locali - Il dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno ha approvato un avviso in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale riguardante il mantenimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e per la presentazione di nuove domande di iscrizione. Secondo l’avviso, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale, i soggetti già iscritti nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, formato in sede di prima applicazione del regolamento (approvato con decreto del Ministero dell’Interno del 15 febbraio 2012 n. 23), devono dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 del citato regolamento, a pena di cancellazione dall’elenco. Inoltre, entro lo stesso periodo, è possibile presentare domanda per l’inserimento nel predetto elenco da parte di soggetti non iscritti, e che siano in possesso alla data di scadenza del termine, dei requisiti previsti dallo stesso articolo 3 del predetto regolamento. Potranno presentare domanda di inserimento nell’elenco anche soggetti interessati che siano residenti nel territorio delle regioni a Statuto ordinario e della regione Sardegna.
Termine per la presentazione delle domande – Il termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione, nonché per il mantenimento della stessa nell’elenco, è fissato perentoriamente (come già detto) entro e non oltre trenta giorni successivi a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Inoltre si fa riferimento alla data di trasmissione della domanda che dovrà avvenire per posta elettronica certificata e sottoscrizione con firma digitale. Se il termine viene a scadere in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al giorno seguente non festivo.
Requisiti per la presentazione – Non viene più richiesto di aver avanzato precedentemente domanda per svolgere l’incarico di revisore dei conti di un ente locale, richiesta necessaria solo nella fase di prima applicazione del regolamento, inoltre i crediti formativi validi sono solo quelli che hanno ricevuto la condivisione dei programmi formativi da parte del Ministero dell’Interno.
Il requisito degli incarichi - Il requisito relativo allo svolgimento di precedenti incarichi di revisore dei conti presso enti locali, richiesto per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 dell’elenco, si riferisce a incarichi svolti presso enti locali, ossia presso comuni, province, comunità montane e unioni di comuni. In caso di soggetto iscritto sia al Registro dei revisori legali che all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si terrà conto, ai fini del possesso del relativo requisito, dell’iscrizione con maggiore anzianità.
Modalità di presentazione - Le domande vanno presentate al Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, esclusivamente per via telematica compilando un apposito modello che si può trovare nella home page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale all’indirizzo:http://finanzalocale.interno.it, attraverso la selezione del link denominato “Elenco revisori enti locali”, acquisendo preliminarmente la password per poter accedere alla compilazione del modello. Chi è in possesso della password acquisita in sede di precedente registrazione al sistema dovrà utilizzare la password già in possesso.
Il mantenimento nell’elenco - I soggetti che hanno già ottenuto l’iscrizione, ai fini del mantenimento nell’elenco, dovranno comprovare il permanere dei requisiti previsti dall’articolo 3 del regolamento, compreso il conseguimento, nel periodo 1° gennaio 2012 - 30 novembre 2012, di almeno dieci crediti formativi previsti dalla normativa, nonché aggiornare altri dati già precedentemente inseriti qualora siano intervenute variazioni, attraverso l’invio della domanda sempre in modalità telematica. Dopo aver compilato il modello, sarà possibile generare un file che contiene i dati della domanda, in formato xml, che il richiedente dovrà sottoscrivere con firma digitale e trasmettere dalla casella di posta elettronica certificata indicata al momento dell’accesso al sistema. Dopo la trasmissione i richiedenti riceveranno, oltre alle ordinarie ricevute di accettazione e consegna proprie della posta elettronica certificata, una terza mail proveniente da finanzalocale.prot@interno.it che comunica il buon esito dell’acquisizione delle domanda o l’eventuale non avvenuta acquisizione. Si ricorda che la sola ricevuta di consegna della domanda, tramite posta elettronica certificata, non è sufficiente a comprovare la regolare trasmissione, per la quale è necessario aver ricevuto la predetta comunicazione di buon esito della stessa.
Conformità dei requisiti - La corretta presentazione delle domande (anche di quelle dei soggetti già iscritti in precedenza nell’elenco) è condizione necessaria, ma non sufficiente, per l’iscrizione, la quale avverrà solo a seguito delle verifiche circa la conformità di tutti i requisiti richiesti dalla normativa. Dall’elenco così formato, verranno poi estratti i nominativi degli organi di revisione economico finanziaria.
Il contributo annuale – Con riferimento al contributo dovuto, si ricorda che l’articolo 4-bis, comma 2 del D.L. 20 giugno 2012 n. 79 convertito, con modificazione, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 131, ha previsto il versamento di un contributo annuale pari a 25 euro da parte dei soggetti che risulteranno iscritti nell’elenco. In merito alle modalità e ai tempi di versamento del predetto contributo verranno fornite successive comunicazioni.