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Il contributo annuale – Domani 31 gennaio sarà l’ultimo giorno per i revisori legali iscritti al registro, per versare il contributo annuale 2014. Anche quest’anno l’importo è di 26.00 euro, stabilito dal decreto del 20 settembre 2013, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia. Il contributo annuale è disciplinato dall’articolo 21 del D.Lgs. 39/2010, il quale prevede al comma 8 che la relativa entità sia determinata con decreto del Mef. Il contributo può esser aggiornato nella misura necessaria per la copertura delle spese, anche in relazione all’entità del costo del servizio, desumibile dai documenti di rendicontazione annuale presentati all’amministrazione vigilante. Quest’anno il Ministero ha deciso di confermare lo stesso importo stabilito per il 2013.
Il pagamento – Devono effettuare il pagamento, anche i revisori inattivi, che risultano iscritti al Registro al 1° di gennaio dell'anno di riferimento. Al fine di agevolare il versamento del contributo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite la Consip S.p.A., provvede come ogni anno, a inviare agli indirizzi risultanti sul Registro dei revisori legali, i bollettini premarcati per l’accredito diretto sul conto corrente postale e sulla singola posizione di ciascun revisore, grazie alla code-line che individua l’anno di competenza del versamento e il numero di iscrizione del revisore. Tuttavia, in caso di mancata ricezione del bollettino premarcato, gli interessati potranno effettuare il versamento di euro 26,85 (comprensivo delle spese postali) utilizzando un bollettino postale in bianco. L'importo dovrà essere versato sul c/c postale n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A., e nella causale dovrà essere riportata l’annualità di riferimento e il numero di iscrizione al Registro od il codice fiscale.
Le Sanzioni - Nel caso di omesso o ritardato versamento del contributo annuale, sono dovuti gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla scadenza e sino alla data dell’effettivo versamento, nonché gli oneri amministrativi connessi alla correlata attività di riscossione. In caso di omesso versamento, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, l’Ispettore generale Capo dell’Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato assegna al revisore o alla società di revisione un termine, non superiore a ulteriori 30 giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento risulti ancora effettuato, sono applicabili, ai sensi dell’articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 24 del citato decreto. Nello specifico il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale, può, tenendo conto della loro gravità:
- applicare al revisore legale o alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;
- sospendere dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, il responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarità;
- revocare uno o più incarichi di revisione legale;
- vietare al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni;
- cancellare dal Registro il revisore legale, la società di revisione o il responsabile della revisione legale.
Deducibilità - Il contributo annuale è deducibile esclusivamente per i Revisori esercenti attività professionale in quanto spesa sostenuta per l'esercizio della professione (art. 54, comma 1 del Tuir).