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Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pubblicando sul sito del MEF le Linee guida relative allo svolgimento del tirocinio professionale degli aspiranti revisori legali, ha avviato una consultazione pubblica con lo scopo di incentivare una buona prassi per la formazione del tirocinante durante il periodo formativo.
Le Linee guida che il Dipartimento pone in consultazione includono i criteri cui il tirocinante deve attenersi nel quadro del percorso di abilitazione. Intendono, altresì, costituire un riferimento anche per i “dominus”, chiamati ad impostare l’attività di tirocinio e a vigilare in ordine all’effettiva valenza formativa dello stesso.
Lo schema di Linee guida è posto in consultazione pubblica per un periodo di 30 giorni. I portatori di interesse potranno presentare osservazioni entro il termine del 7 dicembre 2017, utilizzando il modello appositamente predisposto. Il modello, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere trasmesso a mezzo PEC unicamente all’indirizzo rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it.
Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, definisce il tirocinio, della durata di tre anni, come un periodo di formazione finalizzato all’acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale. Può essere svolto presso un revisore legale “attivo” o presso una società di revisione legale in grado di assicurare la formazione pratica del tirocinante. Ogni studio può accogliere al massimo tre tirocinanti, a differenza delle società di revisione le quali non sono assoggettate a tale limite.
Il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, nel recepire la direttiva comunitaria n. 2014/56/UE, ha parzialmente modificato, tra l’altro, la disciplina del tirocinio. Tale decreto ha riformulato l’articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2010, introducendo l’espressa previsione di un “obbligo per il tirocinante di collaborare allo svolgimento di incarichi del revisore legale o della società di revisione legale presso i quali il tirocinio è svolto”.
Dal canto loro, i revisori legali e le società di revisione legale che assumono la qualità di dominus sono chiamati ad “assicurare e controllare l’effettiva collaborazione del tirocinante all’attività relativa a uno o più incarichi revisione legale”.
È stata introdotta, inoltre, la possibilità di svolgere il tirocinio contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento di laurea specialistica o magistrale, consentendo di anticipare il momento iniziale di avvio del periodo della pratica professionale.
Il nuovo quadro normativo primario ha dunque reso espliciti i presupposti essenziali per garantire un serio ed effettivo tirocinio, che richiedono:
La normativa di riferimento prevede, nei confronti del tirocinante, l’obbligo di collaborare ad uno o più incarichi di revisione legale sotto la responsabilità del dominus, che ne assicura, verifica e certifica l’effettiva valenza formativa.
L’accesso alla professione implica, infatti, l’acquisizione sia delle conoscenze teoriche, necessarie in occasione dell’esame di idoneità professionale, sia di capacità pratiche e di competenze acquisite “sul campo” per effetto dell’applicazione concreta nelle attività professionali. Il tirocinio deve inoltre essere svolto con assiduità e diligenza, ed il tirocinante ha l’obbligo del segreto e della riservatezza, accogliendo, così, praticanti affidabili all’interno del proprio studio.
A titolo esemplificativo, nella guida, vengono forniti alcuni punti cardine che il tirocinante dovrà seguire:
Al termine di ciascun anno di tirocinio o in occasione di ogni trasferimento presso altro studio professionale o società di revisione legale, l’aspirante revisore legale è tenuto a redigere un’apposita relazione sulle attività svolte.