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La circolare del MEF - Con la circolare n. 8 del 15 febbraio 2013, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dettato le istruzioni per i rappresentanti del Mef che sono interessati (e in possesso dei requisiti) alla revisione contabile nella Pubblica Amministrazione. Stessa possibilità viene data anche ai dipendenti del Mef, che sono in servizio da almeno tre anni, già iscritti nel registro dei revisori legali o già titolari di incarichi di revisione alla data del 6 luglio 2011.
La normativa - L’articolo 10, comma 19, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto l'ingresso di rappresentanti del Mef nei collegi di revisione o sindacali degli enti ricompresi nell'elenco di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, in particolare è previsto che “al fine di potenziare l’attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle autorità indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali stabiliti con decreto di natura non regolamentare adeguati per l’espletamento dell’incarico. In sede di prima applicazione, sono iscritti nell’elenco tutti i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari livello, presso il predetto Ministero, ed i soggetti equiparati, nonché i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, (6 luglio 2011) ricoprono incarichi di componente presso collegi di cui al presente comma […]”. In pratica si tratta di un elenco molto vasto che comprende tutte le amministrazioni dello stato incluse scuole, regioni, enti locali, università, Istituti autonomi case popolari, Camere di commercio, enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, enti del Servizio sanitario nazionale.
Iscrizione d’ufficio - I soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, ed i soggetti equiparati, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le strutture del Ministero stesso, sono iscritti d’ufficio nell’elenco e non sono pertanto tenuti a produrre alcuna istanza di iscrizione. Tali soggetti risultano iscritti dalla data di assunzione delle funzioni dirigenziali, se successiva alla data di entrata vigore del D.L. 98/2011 (6 luglio 2011). Riguardo gli altri soggetti è stata eseguita d’ufficio una prima ricognizione dei dipendenti in possesso dei soli requisiti indicati dall’articolo 10, comma 19, del D.L. 98/2011 ovvero di avere ricoperto incarichi di componenti di collegi di revisione o sindacali presso amministrazioni pubbliche. Tali soggetti sono iscritti d’ufficio nell’elenco a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. 98/2011, quindi esonerati dal produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dal D.M. 20 febbraio 2012.
Dipendenti non inclusi nell’elenco - I dipendenti non inclusi nell’elenco (elenco che sarà pubblicato sul sito internet del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nell’area dedicata E-Government/incarichi conferiti e autorizzati/Elenco D.L. 98/2011), qualora in possesso dei requisiti previsti dalla circolare possono produrre istanza, compilando l’apposito modulo reperibile nell’area dedicata sul sito internet del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda l’ufficio competente, provvederà alla comunicazione dell’avvenuta iscrizione nell’elenco, ovvero tenuto conto di quanto previsto dall’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 riguardo alla preventiva informazione sui motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, alla comunicazione del rigetto dell’istanza per insussistenza dei requisiti previsti. L’iscrizione nell’elenco decorrerà dalla data di avvenuta ricezione dell’istanza, mentre l’aggiornamento dei dati relativi all’iscrizione stessa sul sito internet istituzionale avverrà con periodicità semestrale.