12 dicembre 2013

Revisori: torna l'equipollenza per i commercialisti

Con gli emendamenti al D.L.126/2013 ritorna l’equipollenza, nessun nuovo esame, e altri 18 mesi di pratica
Autore: Redazione Fiscal Focus

Ritorna l’equipollenza - I dottori commercialisti potrebbero rientrare nel Registro dei Revisori Legali senza alcun esame, questo è quanto prevede un emendamento all'articolo 1, comma 19, del D.L. 126/2013 varato lo scorso 31 ottobre e che deve essere convertito in legge entro fine anno. Altre previsioni riguardano la validità per i tre anni di tirocinio del revisore, dei 18 mesi di pratica svolti dall'aspirante dottore commercialista che abbia poi superato l'esame di Stato, e il ritorno della gestione del Registro al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili (ma sempre sotto il controllo pubblico).

L’impegno del Governo -
Le novità arrivano dal Senato, dove in sede di discussione è emerso l’impegno assunto dal Governo nel recente incontro con i commercialisti, che riguardava in modo particolare l’intervento sulla questione dell’esame per l’accesso al Registro dei revisori legali. Il primo passaggio al Senato sta così riservando non poche novità, che vanno oltre l’intervento sulla questione dell'esame per l'accesso al Registro dei revisori legali.

L’intervento legislativo -
La scelta era tra riscrivere il regolamento messo nero su bianco dai funzionari dei due ministeri (Economia e Giustizia) oppure optare per una norma di rango superiore in grado di "superare" il peso normativo di un regolamento. Con l’emendamento al comma 19 (che riapriva di fatto il Registro ridando vigore ai vecchi sistemi di accesso ex D.Lgs. 88/1992 bloccati dal D.Lgs. 39/2010) sono state inserite poche righe che riportano tutto allo stato ex ante.

Possibile ritorno al Consiglio Nazionale - Se andranno in porto nella versione in cui sono stati formulati, gli emendamenti farebbero inoltre ritornare la gestione del Registro dei revisori in mano al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in quanto pare, come si legge nella relazione di accompagnamento, che l'accentramento in capo al Mef (la gestione è affidata alla Consip) non è sostenibile dal punto di vista pratico né compatibile con esigenze di razionalizzazione dei costi.

Il parere del CUN -
Sull'equipollenza, la relazione fa affidamento al parere del CUN e la norma stabilisce l'esonero dall'esame di idoneità al Registro per coloro che abbiano superato l'esame di Stato. Il tirocinio fatto per tale prova resta valido, ma va integrato di altri 18 mesi presso un revisore legale per ottemperare ai tre anni richiesti dalla direttiva 43/2006. Infine si chiarisce che, oltre all'utilizzo di crediti formativi coerenti con le materie connesse con la revisione, le attività (perizie, attestazioni, asseverazioni, relazioni giurate) che presuppongono l'iscrizione al Registro, che non sono comprese nel novero della revisione legale, non portino all'iscrizione tra gli inattivi, ma blocchino i controlli di qualità previsti dal D.Lgs. 39/2010.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy