11 dicembre 2012

Revisori: transito automatico al nuovo registro

Ragioneria Generale dello Stato: transito automatico al nuovo registro per i revisori già iscritti al “vecchio” senza nessun contributo.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Passaggio automatico - Con riferimento al passaggio dei revisori contabili e dei tirocinanti iscritti nel vecchio registro, con una nota della Ragioneria dello Stato è stato confermato che il passaggio dal vecchio al nuovo elenco sarà automatico. Inoltre tale passaggio è gratuito e una volta superata la fase di transizione, tutti gli iscritti dovranno integrare le informazioni che verranno richieste.

La formazione del registro - Come previsto dal D.M. n. 145/2012 gli attuali iscritti al vecchio registro e all’albo speciale delle società di revisione, hanno il diritto all'iscrizione nel nuovo registro dei revisori. In virtù di ciò bisogna distinguere i soggetti che al momento dell'entrata in vigore del regolamento (il 13 settembre scorso) erano già nell'elenco, da quelli che prima dell’entrata in vigore del regolamento hanno acquisito il diritto di essere iscritti nel registro dei revisori contabili, a condizione che la relativa istanza sia prodotta entro un anno, e quelli che hanno presentato istanza di partecipazione a una sessione d'esame non ancora conclusa per l'iscrizione al registro dei revisori contabili, a condizione che, alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro, abbiano superato il relativo esame di ammissione.
Per questi due ultimi casi, scatta l'obbligo di presentazione della domanda di iscrizione, con il relativo pagamento del contributo una tantum, mentre i primi (quelli già iscritti) transiteranno automaticamente nei nuovi registri dei revisori e del tirocinio, senza il versamento di alcun contributo di iscrizione.

Il contributo annuale – Discorso diverso va fatto per il contributo annuale ordinario che a partire dal 1° gennaio prossimo sarà dovuto da tutti gli iscritti, nell’importo che dovrebbe essere di 26 euro da versare con bollettino postale.

Le comunicazioni al nuovo registro -
Nella domanda di iscrizione al nuovo registro, molti sono i dati da comunicare per il contenuto informativo dello stesso, come gli incarichi di revisione legale in essere, la durata, i corrispettivi e l'eventuale appartenenza a una rete professionale. Per quanto riguarda i revisori già iscritti, questi dovranno comunicare al nuovo registro tutte le informazioni aggiuntive una volta terminata la fase di transizione. Al registro andranno comunicate le informazioni necessarie per la sua corretta gestione, inoltre sarà necessario indicare l'opzione per l'iscrizione nell'elenco dei revisori attivi o nella sezione dei non attivi se non sono in corso incarichi. L’inoltro di tali dati è subordinato all'emanazione di una determina della Ragioniera dello stato, sentito il garante per la protezione dei dati personali che indichi le modalità di trasmissione. La comunicazione di detti dati dovrà essere effettuata entro 90 giorni da tale provvedimento.

La mancata comunicazione
- La mancata trasmissione delle informazioni richieste non comporta l'esclusione dal nuovo Registro, mentre determinerà l’applicazione di pesanti sanzioni amministrative pecuniarie la revoca degli incarichi, il divieto di accettarne di nuovi, fino alla sospensione e cancellazione dal registro.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy