8 novembre 2012

Riforma degli avvocati: si va verso la tariffa

Tra i pilastri della riforma vi è un orientamento verso le vecchie tariffe e nuove regole per le società tra avvocati
Autore: Redazione Fiscal Focus

Verso le tariffe – Il disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento forense tende a riportare la professione legale a prima degli interventi previsti dalle liberalizzazioni introdotti dal Governo. Il nuovo testo della riforma asseconda molte aspettative degli avvocati neutralizzando alcuni tra gli effetti più contestati della liberalizzazione, in particolare la disciplina del compenso professionale dove la libertà di pattuizione degli importi della parcella trova molti correttivi.

Obbligatorietà del preventivo – Il testo elimina ogni riferimento all'obbligatorietà del preventivo, rimettendosi alla prassi della forma scritta per il conferimento dell'incarico, ma senza alcuna sanzione o valutazione negativa nel caso ciò non avvenga. In ogni caso se non c'è mai stata, o non c'è più, un'intesa con il cliente sul "quantum", si passa direttamente ai parametri che con le liberalizzazioni hanno sostituito le vecchie tariffe, tuttavia pur sotto il cappello della “libera pattuizione” si ritorna a una situazione non molto diversa dal regime tariffario.

Accordi stragiudiziali e arbitrali - Per il pagamento delle parcelle vi saranno maggiori garanzie negli accordi stragiudiziali e/o arbitrali. I compensi di tutti i legali coinvolti nella controversia diventano un'obbligazione solidale per tutti i contendenti, così se qualcuno non paga la parcella, c'è il rischio di doversi fare carico anche degli onorari dell'avvocato della controparte, oltre a quelli del proprio.

Società tra avvocati
– Prende il via per quanto riguarda le società tra avvocati l’iter legislativo per una nuova regolamentazione. Entro sei mesi da quando entrerà in vigore la legge sulla riforma della professione, si dovrà adottare un decreto legislativo con disposizioni ben definite. In particolare alle società tra avvocati potranno prenderne parte solo gli avvocati iscritti all'Albo, escludendo l'apporto di soli capitali. Non sarà consentito agli avvocati far parte a più di una società e la denominazione “società tra avvocati” è obbligatoria. Tali aggregazioni non potranno essere in nessun caso assimilate all'attività di impresa, differenziazione questa che escluderà l'applicazione agli studi, delle norme sul fallimento e anche quelle sulle procedure concorsuali, tranne che per la crisi da sovraindebitamento.

Personalità della prestazione - Resta intatto il pilastro civilistico della “personalità” della prestazione professionale, che dovrà rimanere nel perimetro di figure professionali “in possesso dei requisiti necessari” per lo svolgimento dell'incarico specifico. Per quanto riguarda il reddito delle società, lo stesso rimane “reddito da lavoro autonomo anche ai fini previdenziali”.

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