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La pubblicazione della Legge - La Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2012, n. 153, ha accolto nel supplemento ordinario n. 136 la Legge n. 92/2012. A questo punto ognuno di noi sa di cosa si tratta, anche perché è da mesi che se ne parla. Vale a dire che siamo al cospetto della definitiva disposizione in merito alla riforma del lavoro, ossia quel riordino redatto e firmato dal ministro Fornero, al quale tra l’altro proprio ieri è stata confermata la fiducia. Molte delle norme stabilite da siffatta legge entreranno in vigore a partire dal 18 luglio e tra queste ve ne sono alcune che hanno riscosso una maggiore attenzione da parte delle categorie professionali. In ragione di ciò, proponiamo dalle nostre pagine uno squarcio in merito agli umori e alle opinioni che hanno preso forma tra le professioni negli ultimi giorni.
Le partite Iva - Il punto apertamente criticato dagli Ordini riguarda la questione delle partite Iva. L’intento del governo, in sostanza, è quello di arginare il fenomeno delle partite Iva fittizie che, soprattutto nel mondo professionale, mascherano il lavoro dipendente. Ciò detto la legge consente a ciascun professionista che vanti l’iscrizione all’Ordine di poter svolgere la propria specifica attività in due vesti: o come attività principale del libero professionista o come lavoro subordinato.
Il Cndcec – Il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è stato chiaro e immediato. Le legge apre a un problema interpretativo in merito alla definizione delle attività non riservate agli iscritti. Il presidente, Claudio Siciliotti, ha comunque sottolineato che “di recente la Corte di Cassazione a sezioni penali unite ha evidenziato che le attività caratteristiche della professione, ancorché non esclusive, possono essere svolte con l’apparenza della qualifica di commercialista solo ed esclusivamente dagli iscritti all’albo”. Pertanto, Siciliotti spiega che nel caso in cui un iscritto si qualifichi come tale pur svolgendo attività non riservate, quali la consulenza e l’assistenza tributaria, praticamente sta fornendo una prestazione i cui requisiti prevedono l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo. “Questo – conclude il leader dei commercialisti italiani – potrebbe risolvere i dubbi interpretativi che il non felicissimo disposto normativo lascia aperti”.
Il Cup – Anche il Comitato unitario delle professioni, com’era immaginabile, ha espresso la propria posizione in merito a siffatto problema interpretativo della norma. In questo caso, però, la riflessione di Marina Calderone parte dai regolamenti che negli Ordini determinano i criteri di definizione degli elenchi delle attività riservate e tipiche di una specifica categoria. Il dato di fatto è che questi risalgano ormai a una data troppo lontana nel tempo, pertanto necessitano di una radicale opera di rinnovamento. In aggiunta a ciò, l’auspicio del presidente del Cup è che anche la Legge n. 92/2012 venga presto sottoposta a una opportuna revisione, nonostante sia stata emanata da pochi giorni. Ciò detto, la Calderone non ritiene di dover rigettare in toto la riforma del lavoro, in quanto contiene non pochi punti a tutela e garanzia degli Ordini. Nello specifico, la norma stabilisce l’impossibilità di svolgere determinate attività qualora il soggetto non abbia specifiche conoscenze e competenze conseguite in seguito alla frequenza di un significativo percorso formativo. “Un iscritto a un Ordine professionale – sottolinea il presidente del Cup – è in possesso di competenze di grado elevato. Il nostro è un percorso di altissimo profilo riconoscibile alla fattispecie indicata dalla legge”.