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Al via gli emendamenti alla riforma forense, in discussione alla Commissione Giustizia della Camera tra cui le novità principali riguardano le società tra avvocati. In seguito al parere positivo dato dal relatore alla riforma Roberto Cassinelli del Popolo delle Libertà, si stabilisce che un apposito decreto avrà il merito e il compito di disciplinare l’esercizio.
Le società tra avvocati - Soffermandoci sulle società tra professionisti, all’articolo 4 della riforma forense, in tema di “Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari”, viene aggiunto l’articolo 4-bis che prevede una delega legislativa per l'esercizio in forma societaria della professione forense. Considerando il rilievo costituzionale del diritto di difesa, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore del D.D.L. che riordina la professione forense, un decreto legislativo che disciplini le società tra avvocati e tenga conto della specificità che caratterizza tali società fra professionisti.
I principi da rispettare - Alcuni principi sono fondamentali da rispettare e riguardano l'esercizio in forma societaria della professione forense consentito solo a società costituite da soci avvocati, l'esercizio in forma societaria della professione forense che non deve rappresentare lo svolgimento di attività imprenditoriale. Tra gli altri principi che devono essere presi in considerazione vi è l'uso nella denominazione o ragione sociale dell'indicazione società tra avvocati consentito solo alle società in cui tutti i soci siano avvocati iscritti all'albo. Inoltre si prevede che l'organo di gestione non possa essere composto da terzi estranei alla compagine sociale e che l'incarico professionale debba essere conferito nel rispetto del principio della personalità della prestazione professionale mentre la sua esecuzione possa essere eseguita soltanto dai soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente.
Disciplina fiscale - Dal punto di vista fiscale si prevede che i redditi prodotti dalla società tra avvocati costituiscono redditi di lavoro autonomo, ai sensi del Titolo I, capo V, del DPR 22 dicembre 1986, n.917. La società tra avvocati è tenuta a rispettare il codice deontologico forense, e in caso di illecito disciplinare è soggetta alla potestà disciplinare dell'ordine di appartenenza. Infine sempre dal punto di vista fiscale, si stabilisce che alla società tra avvocati costituite in forma di società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.96 e tale società non sia mai soggetta al fallimento e alle altre procedure concorsuali.
Tariffe – Per ciò che concerne le tariffe professionali, nell’emendando n. 12.150 si legge che “la pattuizione di un compenso minimo manifestamente non adeguato all'opera prestata comporta la nullità dell'accordo e costituisce, altresì, illecito deontologico”. Inoltre vengono abrogate nelle disposizioni vigenti i riferimenti a ogni rinvio alle tariffe professionali per la determinazione del compenso del professionista.
Preventivo – In relazione al preventivo è previsto che la misura del compenso, se richiesto, debba essere previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima e al fine di consentire al cliente una scelta consapevole e meditata, è deontologicamente vietata la formulazione di preventivi di massima non veritieri o manifestamente non adeguati all'importanza dell'opera richiesta o con finalità di accaparramento del cliente. Il preventivo di massima, infine, secondo le modifiche dell’ultima ora alla riforma forense, deve far riferimento a tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi e può essere limitato alle singole fasi processuali prevedibili al momento della richiesta del cliente, con riserva di ulteriore quantificazione per quelle successive.