24 novembre 2011

Risarcitoria o retributiva? Questo è il dilemma dell’indennità

Il parere n. 24/2011 dei Consulenti del Lavoro illustra la doppia pronuncia della Suprema Corte in merito all’indennità sulle ferie non godute dei lavoratori.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Prelievo fiscale o contributivo? - Negli ultimi giorni è emerso un dubbio in merito alla natura dell’indennità per ferie non godute che ha generato ambiguità interpretative sulle quali è stata posta l’attenzione dei Consulenti del Lavoro, tramite il parere n. 24 del 14 novembre scorso. Nello specifico, il dibattito è insorto nel momento in cui si è stati chiamati a decidere se quel tipo di indennità fosse da considerare alla stregua di un prelievo fiscale oppure mero versamento contributivo. La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro si è dilungata nel tema della distinzione circa la natura dell’indennità analizzando le due disposizioni in materia emanate dalla Magistratura che hanno considerato in modi diversi l’indennità spettante al lavoratore che non ha goduto delle ferie maturate.

La natura retributiva – Il primo aspetto in merito all’interpretazione dell’indennità per ferie non godute si focalizza sulla natura di stampo retributivo, che prevede una prescrizione quinquennale e la possibilità di disporre imposte fiscali e previdenziali. Nello specifico, la Suprema Corte ha dichiarato che non possono considerarsi a mo’ di risarcimento le somme erogate ai lavoratori al posto delle ferie di cui non hanno usufruito, in quanto esse hanno un manifesto carattere retributivo. In particolare, quest’ultimo è sottolineato dal fatto che le somme verranno erogate seguendo la medesima scadenza della retribuzione ordinaria inerente al periodo in questione. La specificità del tema risiede nel fatto che il diritto del lavoratore a richiedere l’indennità decade dopo cinque anni e non dopo dieci, anche qualora sia ancora in vigore il rapporto di lavoro. In realtà, quest’ultimo caso, ossia la decorrenza della prescrizione quinquennale vigente il rapporto di lavoro, è presa in considerazione soltanto per quei lavoratori assistiti dall’articolo 18 dello Statuto del lavoro, mentre per chi non ha alle spalle siffatta tutela il rischio di licenziamento è sempre dietro l’angolo, pertanto la decorrenza scatterà solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro. In ogni caso, è bene ricordare che la prescrizione dopo cinque anni scatta anche in base al numero di unità lavorative alle dipendenze del datore di lavoro. Inoltre, la Fondazione dei Consulenti del Lavoro sottolinea che l’indennità in questione è altresì sottoposta alla contribuzione previdenziale. Tale è, tra l’altro, anche l’opinione dell’Inps che evidenzia la natura obbligatoria della contribuzione.

La natura risarcitoria – Secondo un’altra sfera della Magistratura, afferma la Fondazione dei Consulenti del Lavoro, il diritto all’indennità sulle ferie non godute è assimilabile ad una sorta di risarcimento per il mancato rispetto dei termini contrattuali da parte del datore di lavoro, pertanto la prescrizione scadrà dopo 10 anni. In questo caso, non verrà considerato né il rapporto lavorativo ancora esistente, né il numero di dipendenti all’attivo. Questo secondo giudizio della Suprema Corte individua la somma spettante al lavoratore che ha dovuto rinunciare alle ferie o al riposo alla stregua di un rimborso per l’inadempienza del titolare. La natura risarcitoria dell’indennità implica anche la non obbligatorietà della contribuzione, proprio perché responsabile del mancato godimento delle ferie non è il lavoratore, ma il datore di lavoro che non ha rispettato il diritto del dipendente ad ottenere un giusto riposo per recuperare le energie psicofisiche al fine di procedere nelle proprie mansioni.

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