9 maggio 2013

Segnalazione dei reati fiscali

Uno studio del Notariato individua quando scatta l’obbligo di segnalazione
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Dopo il boom delle segnalazioni di operazioni sospette da parte dei notai, nell'ultimo biennio, il notariato nazionale ha delimitato, con lo studio 261/2013, il ruolo dei propri iscritti in relazione a detto obbligo antiriciclaggio. Osserva il notariato, che il “sospetto”, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 231/2007, per assumere rilevanza ai fini della normativa antiriciclaggio, non deve essere riferito esclusivamente al “reato tributario”, ma altresì al “riciclaggio” di beni provenienti da quella particolare attività criminosa rappresentata dalla violazione di obblighi fiscali penalmente sanzionati.

Lo studio - Negli ultimi due anni il numero delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ha subito un notevole aumento. Per quadro motivo il Consiglio Nazionale dei Notai ha visto l’opportunità di delineare i confini dell’obbligo si segnalazione, con particolare riferimento ad operazioni di riciclaggio connesse ad attività criminose di natura fiscale, allo scopo di evitare che possano effettuarsi segnalazioni anche laddove non ne ricorrano i presupposti.

Il riciclaggio
- Secondo il Consiglio nazionale, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 231/2007, l’obbligo di segnalazione sussiste qualora i soggetti sappiano, sospettino o abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, nello studio si afferma che il “sospetto”, per assumere rilevanza ai fini della normativa antiriciclaggio, non deve essere riferito esclusivamente al “reato tributario”, bensì al “riciclaggio” di beni provenienti da quella particolare specie di attività criminosa rappresentata dalla violazione di obblighi fiscali penalmente sanzionati.

Le operazioni - Occorre pertanto che siano in corso o siano state tentate operazioni di riciclaggio, risultando essenziale l’essere a conoscenza di un’attività criminosa dalla quale i beni provengano o almeno il sospettare che gli stessi provengano da un’attività criminosa. Nello studio si indaga quindi la possibilità che nell’ambito delle attività criminose dalle quali un bene proviene vengano inclusi i reati tributari e si dà atto dei dubbi che, al riguardo, sono stati espressi da una parte della dottrina, secondo cui non è configurabile la possibilità che un bene, di regola una somma di denaro, possa provenire da un’attività di evasione fiscale, dal momento che quest’ultima di per sé non genera proventi, limitandosi a determinare un risparmio fiscale su una ricchezza.

I delitti esclusi - Così ragionando, una rilevante fetta dei delitti tributari sarebbero esclusi dall’area di quelli suscettibili di costituire presupposto del riciclaggio, in quanto, appunto, non in grado di provocare un effettivo incremento del patrimonio. Nello studio, si elimina l’ipotesi in cui non si sia ancora verificato né il reato presupposto né la conseguente attività di riciclaggio e si chiarisce che, in simili casi, un obbligo di segnalazione potrà configurarsi solo eccezionalmente, in presenza di inequivocabili indizi in ordine all’integrazione prima del reato tributario e poi dell’attività di riciclaggio.

Elementi per sospettare - Per quanto riguarda il caso in cui esistono elementi per sospettare che già in precedenza siano stati commessi uno o più reati fiscali e che, attraverso l’acquisto di un determinato bene effettuato con il profitto di tali reati tributari, si intenda riciclare le somme frutto dei reati fiscali medesimi, nello studio si illustra che in tale ipotesi l’aspetto problematico non attiene tanto ai confini giuridici dell’obbligo di segnalazione, quanto piuttosto alla valutazione degli elementi a disposizione del notaio per configurare come sospetta l’operazione e si sottolinea che tale valutazione deve avvenire sulla base di tutti (e soli) quei documenti che il notaio è tenuto a domandare per il corretto svolgimento delle proprie funzioni, senza dunque che possa configurarsi a suo carico un obbligo di penetranti indagini tese ad escludere l’esistenza di pregressi reati fiscali.

Elusione - Conclusivamente, nello studio si esaminano i confini dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta nelle ipotesi di elusione fiscale e, prendendo le mosse da una ricostruzione dell’evoluzione dell’istituto in ambito tributario e penale, si descrive come non ogni forma di elusione assurge a reato e che certamente rimangono fuori dal perimetro della rilevanza penale le condotte elusive diverse da quelle relative a imposte sui redditi e da quelle che, pur attinenti alle imposte sui redditi, non comportano il superamento delle soglie di imposta e imponibile previste dalla legge.

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