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L’approvazione - Lo scorso venerdì il consiglio dei ministri ha approvato il cosiddetto D.P.R. Severino, vale a dire lo schema di regolamento di attuazione per il riordino delle categoria professionali. Tale provvedimento, vagliato prima dal Consiglio di Stato poi dalle commissioni Giustizia di Camera e Senato, va a concretizzare le disposizioni previste dalla Legge n. 148/2011, contenente misure in merito alla stabilizzazione finanziaria e allo sviluppo che ha caratterizzato le discussioni politiche ed economiche della scorsa estate. Siffatta legge prevedeva l’adozione di un decreto che riformasse le professioni entro un anno dalla sua entrata in vigore che scade tra pochi giorni.
Le novità dell’approvazione – Lo schema che ha ottenuto il beneplacito dei ministri riuniti in consesso introduce, in prima analisi, l’obbligatorietà di una polizza professionale a tutela del cliente “(prevedendo che la negoziazione delle convenzioni collettive con gli ordini professionali avvenga entro il termine di 12 mesi) ed è stata regolata la libertà di pubblicità informativa relativa all'attività professionale”. In aggiunta a ciò il D.P.R. prevede un accesso alla professione garantito da uno principio “libero e non discriminatorio” che tenga parallelamente conto “dell'effettività del tirocinio e dell'obbligo di formazione continua permanente del professionista”. Per concludere, rispondendo alle esigenze avanzate nelle scorse settimane dal Cup e dai diversi Ordini, nonché in linea con le indicazioni dell’organo consultivo del governo e delle due commissioni parlamentari, il Cdm ha deciso di separare gli organi disciplinari e gli organi amministrativi nell'autogoverno degli ordini.
Rc professionale – I professionisti avranno la proroga. In sostanza, la polizza come s’è visto sarà obbligatoria, ma per consentire agli Ordini e alle Casse o agli Enti di previdenza di stipulare convenzioni con le compagnie in misura vantaggiosa per gli iscritti è stata stabilita una proroga di 12 mesi. Tali convenzioni potranno essere di carattere collettivo e si considera che le assicurazioni andranno a coprire i possibili danni provocati al cliente che ha commissionato la prestazione professionale.
Tirocinio – Addio retroattività. Potranno avvalersi del tirocinio di 18 mesi solo gli aspiranti professionisti che daranno avvio al periodo di pratica a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto. Per questi il tirocinio avrà una durata massima di 18 mesi. La novità risiede nel fatto che qualora dovesse prospettarsene la necessità e questa venisse debitamente certificata, la pratica potrà essere interrotta per un lasso di tempo non superiore ai nove mesi. In questo caso il periodo precedente all’interruzione verrà cumulato a quello successivo, dunque sarà considerato valido ai fini del raggiungimento dei 18 mesi previsti. L’interruzione era stata originariamente posta a sei mesi, ma nel Cdm di venerdì è stata prolungata di tre. Nell’eventualità in cui, invece, non vi sia alcuna valida ragione che giustifichi l’interruzione, saranno sufficienti tre mesi di assenza per vedersi annullare il periodo di pratica precedentemente svolto in maniera effettiva. Infine, come già s’è visto nel caso del tirocinio forense e dell’Inps, è stata introdotta la disposizione che regola la compatibilità tra la pratica del tirocinio e le prestazioni lavorative negli enti pubblici.
Formazione continua – Passa di nuovo agli Ordini la potestà sui programmi e l’organizzazione delle attività formative obbligatorie e permanenti. Agli Ordini, dunque, permane la competenza sulla formazione, però essi potranno appoggiarsi anche ad enti e organizzazioni esterne che forniscono appositi servizi inerenti ai corsi da erogare. Saranno facoltative, come molti Ordini avevano chiesto, le 200 ore di formazione da svolgere durante il periodo di pratica. In questo caso, le società esterne che potranno accedere alla fase organizzativa dell’offerta formativa dovranno ottenere l’autorizzazione dal Consiglio nazionale competente.