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Nuove linee guida di comportamento della società di revisione indipendente, al fine di fornire un supporto per l’attività richiesta al revisore con riguardo all’emissione della relazione sulla dichiarazione non finanziaria (DNF) prevista dagli articoli 3 e 4 Dlgs. 254/2016. È con il documento n. 254 che Assirevi definisce le nuove linee guida sulla relazione della società di revisione indipendente sulla dichiarazione non finanziaria, che sostituisce il Documento n. 226 di febbraio 2019.
Aggiornamento e applicazione - Nello specifico, dobbiamo sottolineare che il documento n. 254:
Soggetti tenuti alla predisposizione dichiarazione non finanziaria (DNF) - Ai sensi dell’articolo 2, del Dlgs. 254/2016, i destinatari dell’obbligo di redigere e pubblicare, per ogni esercizio finanziario, la DNF sono gli enti di interesse pubblico, come definiti dall’art. 16 Dlgs. 39/2010, che presentino i seguenti requisiti:
Si tratta dei c.d. Enti di Interesse Pubblico Rilevanti o EIPR.
Inoltre, le società madri di un gruppo di grandi dimensioni sono tenute alla redazione della DNF consolidata ai sensi dell’art. 4 Dlgs. 254/2016. Tuttavia, la DNF può essere predisposta, in via volontaria, anche da società non rientranti nella categoria degli EIPR.
DNF consolidata – L’articolo 2, del Dlgs 30 dicembre 2016, n. 254 stabilisce che nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, la dichiarazione consolidata comprende i dati della società madre, delle sue società figlie consolidate integralmente.
DNF (individuale o consolidata) – L’articolo 3, 1 e 4 comma, del Dlgs 30 dicembre 2016, n. 254, stabilisce che la DNF (individuale o consolidata) copre, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta, i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell’impresa.
Gli elementi informativi attraverso i quali può essere assicurata la comprensione dell’attività di impresa consistono nella descrizione: