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In tema di accertamento tributario, lo scostamento dei ricavi/compensi dichiarati dalle risultanze dello studio di settore o dai parametri, legittima l’Ufficio finanziario all’utilizzo del metodo analitico - induttivo, anche nel caso in cui l’attività di lavoro autonomo è svolta dal contribuente in maniera “marginale e secondaria” rispetto a quella di tipo subordinato. È corretto l’operato del giudice tributario che ridetermina “equamente” il reddito di lavoro autonomo, adattandolo alla situazione concreta.
La sentenza. È quanto emerge dalla sentenza 28 agosto 2013, n. 19710 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria.
Il caso - Un geometra campano impugnava un avviso di accertamento con cui le Entrate, in applicazione dei parametri di cui al DPCM del 29 gennaio 1996 (come modificato dal DPCM del 27 marzo 1997), avevano rideterminato il reddito dichiarato per l’anno 1996, con conseguenti maggiori imposte IRPEF, IVA, CSSN e contributo straordinario per l’Europa. L’adita CTP accoglieva il ricorso. Di poi la sentenza della CTR che ha rimesso in gioco l’avviso di accertamento, rideterminando però la pretesa fiscale. Il giudice regionale partenopeo, nell’accogliere parzialmente l’appello dell’Ufficio, ha ritenuto poco plausibile e comunque non provato l’assunto del contribuente secondo cui, pur essendo divenuto sin dal 1991 lavoratore dipendente, aveva mantenuto la titolarità della partita IVA al solo scopo di riscuotere crediti pregressi, conseguendo tuttavia redditi irrisori e qualche perdita. La CTR, in ogni caso, essendo il contribuente lavoratore dipendente, ha ritenuto che all’attività di lavoro autonomo potesse “equamente” attribuirsi un reddito inferiore a quello presunto, in quanto “marginale e secondaria”.
Principi consolidati. La decisione del giudice di merito ha superato il vaglio di legittimità. La Suprema Corte ha ritenuto che la CTR abbia fatto buon governo dei principi ormai consolidati in tema di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore. È infatti pacifico che tale tipo di accertamento tributario costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In occasione del contraddittorio il contribuente ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio non condiziona comunque l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice liberamente valutare tanto l'applicabilità dello studio di settore (o dei parametri) al caso concreto, quanto la controprovata offerta dal contribuente, che a tal fine non risente di alcuna limitazione, non essendo né vincolato alle eccezioni fornite nella fase amministrativa né pregiudicato dal suo eventuale comportamento inerte.
Natura del giudizio tributario. Rideterminazione della pretesa. Ebbene, ad avviso degli Ermellini, il collegio regionale ha valutato la specifica e concreta condizione del contribuente, provvedendo di conseguenza a rideterminare “equamente” il reddito di lavoro autonomo. “Siffatta rideterminazione del reddito – scrive la Corte - da non confondere con la c.d. ‘equità sostitutiva’ (che è consentita nei soli casi previsti dalla legge ed attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo: Cass. 4442/2010), è pienamente legittima ed anzi imposta al giudice tributario dalla natura del relativo giudizio” di impugnazione – merito, poiché diretto alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione del contribuente che dell'avviso di accertamento. La natura del giudizio tributario impone al giudice di esaminare nel merito la pretesa tributaria ed eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti rappresentati dalle domande di parte (cfr. Cass. 13034/12). Nel caso esaminato, la CTR, desumendo dalle risultanze processuali la natura secondaria e marginale dell’attività di lavoro autonomo svolta dal ricorrente, ha adattato la pretesa fiscale alla situazione concreta, mantenendo fermo l’atto impositivo.