27 giugno 2012

Tariffe professionali: con il regolamento forse nuovi calcoli

Le novità colpiscono fortemente i professionisti tecnici, mentre risultano meno incisive per commercialisti e avvocati.
Autore: Redazioe Fiscal Focus

Delle linee guida per i corrispettivi - Le categorie professionali regolamentate hanno ormai detto addio al tariffario minimo in seguito al decreto sulle liberalizzazioni, ossia il D.L. n. 1/2012. Ciò non implica però che i professionisti siano abbandonati a un barbaro campo concorrenziale, in quanto è stato presentato un regolamento che determina i giusti criteri in base ai quali stabilire la tariffa da presentare in preventivo al cliente. E’ proprio in virtù di tale necessità che il governo si è soffermato a tratteggiare delle linee guida concernenti i corrispettivi dovuti.

Determinazione delle tariffe - A tal proposito, alla luce dell’articolo 36 dello schema di regolamento presentato dal Guardasigilli, risulta previsto un margine di discrezionalità circa la definizione della tariffa, in base al quale molte professioni dell’area tecnica possono variare il compenso, in aumento o in diminuzione, del 60%. Inoltre, lo schema arriva con un’ottima tempestività, visto che è quasi certo che potrebbe essere operativo entro il 22 luglio, quindi a conclusione dei 120 giorni a partire dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.1/12 durante i quali, in vista dell’assestamento, le professioni hanno potuto continuare ad applicare il vecchio tariffario.

Validità per tutte le professioni – In aggiunta a quanto su esposto, si sottolinea che sempre nello stesso regolamento, all’articolo 1, è messo in risalto che i limiti sono validi per ciascuna professione regolamentata. Pertanto, qualora un giudice fosse incaricato in merito alla decisione circa i criteri da adottare al fine di liquidare il corrispettivo dovuto, egli dovrà avvalersi di quanto disposto al comma 6 dello stesso articolo, ossia basarsi sul fatto che “in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, per la liquidazione del compenso nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”.

Le esclusioni – Contestualmente a quanto sopra, il medesimo articolo 1 dello schema di regolamento, al comma due, stabilisce disposizioni inerenti le spese escluse dal calcolo. A tal proposito, il comma afferma che “nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario”.

Le spese a carico del professionista - In aggiunta a ciò, ulteriori esclusioni dalla determinazione della tariffa da applicare riguardano “gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo” e “i costi degli ausiliari incaricati”, per quel che concerne siffatte spese dovrà provvedere unicamente il professionista. A sottrarre tali costi dalla definizione del compenso è l’articolo 34 del regolamento, in base al quale le spese ascrivibili a un insieme di questa natura non possono rientrare nei requisiti adottati per calcolare la tariffa minima da presentare al cliente, in quanto questa è determinabile solo in riferimento al mero costo della prestazione e, in aggiunta, alla luce della sua complessità. Ciò ha generato non poche polemiche, poiché finora tali costi venivano inseriti nella tariffa minima. Questa decisione andrà a colpire soprattutto le categorie professionali di carattere tecnico, mentre meno negativa sarà la posizione di commercialisti e avvocati. Per quel che concerne i commercialisti, ad essere calcolato ai fini della determinazione del compenso sarà anche il lasso di tempo impiegato per il corretto svolgimento della prestazione professionale. Per gli avvocati invece, oltre al tempo, confluiranno nel calcolo anche i vantaggi civili e non patrimoniali che le prestazioni potranno far avere al cliente.

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