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Prorogata per tutto il 2016 l’esenzione dal pagamento del contributo addizionale sui licenziamenti a carico delle aziende che interrompono rapporti di lavoro a tempo indeterminato in conseguenza di cambio appalto, allorché i licenziamenti siano seguiti da assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali. L'esenzione, che in origine era prevista per il periodo 2013-2015, è stata estesa anche per quest’anno grazie alla conversione in legge del decreto "Milleproroghe".
L'Ancl ha sempre considerato questo specifico finanziamento della Naspi “un esborso inutile” dato che i lavoratori di fatto non restano disoccupati nemmeno un giorno, e come sindacato si era spesa per ottenerne, come successo, la sospensione anche per il 2016.
A darne notizia è un comunicato stampa Ancl che ne elogia il successo.
Ticket licenziamenti - Il c.d. “ticket licenziamenti”, operativo dal 1° gennaio 2013, trae origine dalla Riforma Fornero (L.n. 92/2012). Il contributo, che ammonta al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, è dovuto nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI.
Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità.
Anche nel caso di licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, è dovuto a carico del datore di lavoro il contributo citato (Ministero del Lavoro, interpello 23 ottobre 2013, n. 29).
Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione (art. 2, co. 1, lett. m), D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167). Il contributo è comunque dovuto nei casi di dimissioni dell’apprendista per giusta causa (INPS, circolare 22 marzo 2013, n. 44).
Restano escluse dall’obbligo contributivo in argomento le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito (INPS, circolare 22 marzo 2013, n. 44) di dimissioni, ad eccezione di quelle per giusta causa (Inps, circolare n. 163 del 20 ottobre 2003) o intervenute durante il periodo tutelato di maternità (art. 55 D.Lgs. n. 151/2001). Il periodo in questione va da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio.
Commento Ancl – Il presidente nazionale Ancl, Francesco Longobardi, ha appreso la notizia con entusiasmo: “È una grande soddisfazione per l’Ancl, che ha saputo opporre nelle sedi opportune le proprie ragioni sostenute da rilievi tecnici e di opportunità. I consulenti del lavoro hanno saputo rendersi interpreti del forte dissenso di imprese e datori di lavoro, nel silenzio assordante delle loro associazioni di rappresentanza. È l’ennesima dimostrazione del ruolo di raccordo dei consulenti del lavoro tra i settori produttivi e il legislatore, al quale va dato atto di aver immediatamente compreso la problematica, pur se la sospensione del contributo ha un peso economico rilevante. Lavoreremo adesso affinché l’abolizione di questa tassazione diventi strutturale e definitiva”.