14 ottobre 2014

Tirocinio. Novità per gli esperti contabili

Nuova convenzione permette avvio dei primi 6 mesi durante ultimo anno di studi anche per lauree triennali.
Autore: Redazione Fiscal Focus

La nuova convenzione - Per i giovani che aspirano a intraprendere la carriera professionale del commercialista si è aperta una nuova strada: ora sarà possibile avviare il tirocinio semestrale nel corso dell’ultimo anno di università anche per le lauree triennali. A stabilirlo è la nuova convenzione per il tirocinio sottoscritta dal Consiglio nazionale dei commercialisti di concerto con i Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) e della Giustizia. Di questa novità alla quale finalmente si è addivenuti se ne parla, a ben vedere, da più di un anno. Correva infatti il giugno dell’anno passato quando il Ministero dell’Università aveva istituito un tavolo tecnico per la stesura della convenzione che finalmente nei giorni scorsi ha ottenuto la tanto desiderata firma da parte di tutti i soggetti coinvolti.

La sezione B - La necessità di sottoscrivere questa nuova convenzione è emersa nel momento in cui il tirocinio professionale per l’accesso alla professione era stato ridotto da due anni a diciotto mesi, con la possibilità di avviare i primi sei mesi durante l’ultimo anno degli studi universitari. In sostanza, secondo il D.P.R. 137/2013, art. 6, comma 4, questi sei mesi di tirocinio erano validi solo per l’accesso alla sezione A dell’albo dei commercialisti nel corso dell’ultimo anno di studi magistrali, ovviamente se sommati ai dodici mesi successivi al conseguimento della laurea. Ciò per quel che concerne i dottori commercialisti. La convenzione consente tale possibilità anche a coloro che aspirano a iscriversi nell’Albo degli esperti contabili, vale a dire alla sezione B dell’albo.

Gli accordi Odcec/Università – Al momento, affinché le disposizioni emanate dalla convenzione quadro possano divenire operative, sarà necessario che i diversi Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili stipulino degli accordi specifici con le Università. Ora, considerando che le vecchie convenzioni possono essere sostituite solo alla loro scadenza, prevista per l’anno accademico 2014-2015, le nuove dovranno essere stipulate entro questo medesimo anno al fine di entrare in vigore a partire dal prossimo, il 2015-2016. Per quest’ultimo anno accademico infatti i vecchi accordi non potranno più essere applicati e se non dovessero essere siglati quelli nuovi, non sarà possibile svolgere il tirocinio nel corso degli studi universitari. Sul punto è intervenuto Massimo Miani, Consigliere nazionale dei commercialisti con delega al tirocinio, che ha sottolineato come la nuova convenzione rappresenti “un importante passo in avanti per gli aspiranti commercialisti. Il Consiglio Nazionale fornirà ora agli Ordini un costante supporto per facilitare la fase dell’attuazione della nuova convenzione quadro”.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy