6 settembre 2012

Tirocinio professionale, operative le nuove disposizioni

Fissata la durata in diciotto mesi
Autore: Redazione Fiscal Focus

Novità per il tirocinio - Il decreto che attua la riforma delle professioni (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137) ha reso operative le nuove disposizioni in materia di tirocinio professionale. In particolare, la durata del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi, per i primi sei mesi può essere svolto con la presenza di apposite convenzioni che sono stipulate tra i diversi Consigli nazionali degli Ordini e il Ministero dell’università concomitanti con il corso di studi per il conseguimento della laurea di primo livello o magistrale o specialistica. La nuova disciplina non si applica alle professioni sanitarie per le quali rimane valida la normativa vigente.

Addestramento teorico/pratico - Le nuove regole sul tirocinio professionale identificano il tirocinio come l'addestramento, teorico/pratico, del praticante finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione, e ribadiscono sia l’obbligatorietà dello stesso (ove previsto dai singoli ordinamenti) sia la durata massima di diciotto mesi. Le nuove disposizioni si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. (quindi dal 16 agosto 2012), ma dovrebbero esse fatte salve le previsioni del D.L. n. 1/2012 (art. 9, comma 6, D.L. n. 1/2012), che già prevedeva il periodo massimo di 18 mesi.

Gli aspetti del regolamento – E’ previsto il registro dei praticanti che deve essere tenuto presso il Consiglio dell'ordine o del collegio territoriale, e per lo svolgimento del tirocinio bisogna essere iscritti al suddetto registro. Per l’iscrizione è necessario aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l’accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall’ordinamento universitario.

Il professionista affidatario - Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può avere più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale, previo parere del ministro vigilante, sulla base di criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l’organizzazione della stessa. Il tirocinio può essere svolto per un periodo non superiore a 6 mesi, anche presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione.

Concomitanza di lavoro subordinato
- Il tirocinio può essere svolto in concomitanza di un rapporto di pubblico impiego o di lavoro subordinato privato, ma le relative discipline devono prevedere modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l’effettivo svolgimento. Si ricorda che lo stesso non determina un rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, ma vi è l’obbligo di corrispondere al tirocinante un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi.

Obblighi del tirocinante – I praticanti sono sottoposti agli stessi doveri e alle nome dei professionisti per cui vi è lo stesso potere disciplinare. Vi è la possibilità di frequentare anche per un periodo non superiore a sei mesi, corsi di formazione professionale organizzati dagli ordini. Alla fine del periodo di tirocinio verrà rilasciato dal Consiglio dell’ordine un certificato che vale per cinque anni (dopo tale termine perde efficacia se non si è superato l’esame di Stato e il tirocinante viene cancellato dal registro dei tirocinanti).

Interruzione - L’interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta l’inefficacia, ai fini dell’accesso, di quello previamente svolto, se invece ricorre un giustificato motivo, l’interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi.

La retroattività
- Tra i diversi punti che restano ancora da chiarire, c’è sicuramente quello della retroattività (o meno) del periodo di tirocinio. Sull’argomento il CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), lo scorso luglio ha emanato una nota informativa (n. 61 del 27 luglio 2012), con riferimento alla circolare interpretativa del 4 luglio 2012 del Ministero della Giustizia sull’art. 9, comma 6, del D.L. n. 1/2012.
Nella circolare, cambiando radicalmente orientamento rispetto al precedente parere del 18 aprile scorso, il Ministero della Giustizia ha affermato la retroattività delle disposizioni che prevedono la durata di 18 mesi del tirocinio che, dunque, devono trovare applicazione anche alle situazioni in essere alla data del 24 gennaio 2012 (data in cui entrata in vigore del D.L. n. 1/2012). Tuttavia anche con questo chiarimento, la questione evidenziata da alcuni ordini professionali, in particolar modo dagli avvocati, non sembra ancora risolta.

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