24 maggio 2012

Tirocinio: riduzione a 18 mesi non retroattiva

Lo precisa il Ministero della Giustizia rispondendo al Consiglio nazionale forense. Le nuove regole valgono per chi lo ha iniziato dopo il 24.01.12. Lo rende noto anche il CNDCEC con l’informativa n. 45 del 2012.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il Ministero della Giustizia, rispondendo a un quesito posto dal Consiglio nazionale forense, e reso noto anche dal CNDCEC nella nota informativa n. 45/2012, fornisce precisazioni in riferimento alla nuova durata del tirocinio professionale così come modificata dal recente decreto liberalizzazioni.

D.L. liberalizzazione - L’articolo 9, comma 6 del D.L. n. 1/12 convertito in Legge n. 27/12 ha previsto infatti che la durata del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a 18 mesi e i primi 6 mesi possono essere svolti, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca, in concomitanza con il corso di studi per il conseguimento della laurea di primo livello o di quella magistrale o specialistica.

I dubbi del CNF - Di fronte a questa riduzione degli anni di pratica obbligatoria per l’accesso alle professioni regolamentate, sono sorti i dubbi sulla sua entrata in vigore avanzati dal Consiglio nazionale forense che ha interpellato l’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia.

Il Ministero risponde - Il parere espresso dal Dicastero di via Arenula, reso noto anche dal CNDCEC nella nota informativa n. 45 del 2012, precisa che non vi sono margini interpretativi per ritenere che le nuove disposizioni sulla durata del tirocinio possano essere applicate retroattivamente. Ciò significa in sostanza che la nuova durata del tirocinio professionale a 18 mesi vale solo per chi ha iniziato il praticantato dopo il 24 gennaio 2012.

Le argomentazioni - A dare man forte al parere del Ministero specifiche argomentazioni. In primo luogo mancherebbero norme transitorie che regolano il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina e, in secondo luogo, ai sensi dell’articolo 11 delle Preleggi, la legge non ha efficacia retroattiva.

Modifica di mero drafting - Un’ultima precisazione dal Ministero: la modifica introdotta in sede di conversione in legge del decreto liberalizzazioni, che ha sostituito il verbo “potrà” con il “può” è una modifica di mero drafting, come sottolinea l’Ufficio legislativo del Ministero di Giustizia e che l’uso del tempo presente in luogo di quello futuro non può essere interpretato come espressione della mutata volontà del legislatore di applicare le nuove disposizioni anche ai tirocini in corso.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy