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Comunicazioni via PEC - Il Decreto legge sullo sviluppo, con l’obiettivo di rafforzare l’incremento del digitale nella giustizia, modifica il Codice di procedura civile proseguendo nella direzione di altri simili provvedimenti presi. In particolare le comunicazioni e le notifiche delle cancellerie dei tribunali, per quanto riguarda il processo civile, avverranno solo per via telematica attraverso gli indirizzi di posta elettronica certificata che risultano da pubblici registri, una via esclusiva attivata anche nel settore penale per le comunicazioni e le notifiche da indirizzare a un soggetto diverso dall’imputato.
Gli obiettivi - Il piano del Ministero della Giustizia naturalmente si fonda sulla base che vi sia un’informatizzazione almeno sufficiente da parte degli studi legali e anche per gli stessi uffici giudiziari. Con la misura doppiata da un intervento specifico sul fronte delle procedure fallimentari, il Ministero punta a rafforzare la digitalizzazione dei procedimenti giudiziari, di pari passo ad altre misure approvate nel corso dell'intera legislatura. L'intervento dovrebbe anche contribuire a limitare l'impatto della recente revisione giudiziaria che porterà alla soppressione delle sezioni distaccate e all'accorpamento di alcuni tribunali. L'impiego del canale digitale potrebbe circoscrivere le difficoltà per cittadini e operatori abituati a una "giustizia di prossimità" assai spiccata e non per ultimo si propone anche di recuperare risorse economiche per effetto dell'eliminazione del canale cartaceo.
L’indirizzo PEC - L'indirizzo al quale vanno inviate le comunicazioni da parte delle cancellerie è quello di posta elettronica certificata che risulta da elenchi pubblici o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. Una modalità che, se è esaustiva nel settore civile, viene utilizzata, sia pure parzialmente anche nel penale dove il canale telematico diventa quello esclusivo per tutte quelle notificazioni che devono essere effettuate a persona diversa dall'imputato.
Notifica di dati sensibili – E’ prevista una tutela supplementare quando la comunicazione contiene dati sensibili, attraverso la notifica solo per estratto e contestuale messa a disposizione sul sito internet individuato dall'Amministrazione dell'atto integrale.
Chi non ha la PEC – Chi non si è ancora dotato di indirizzo di posta elettronica certificata (comunque una percentuale molto bassa tra gli avvocati) dovrà attivarsi al più presto in quanto le comunicazioni saranno effettuate direttamente attraverso il deposito in cancelleria (si dovrà spostare l’interessato). Una modalità quest'ultima che scatta anche quando la mancata consegna del messaggio di posta elettronica è dovuta a cause imputabili al destinatario. A penalizzare ulteriormente chi con la propria negligenza ha reso possibile il mancato invio dell'atto digitale, vi è la previsione di un drastico rincaro dei diritti di copia.