Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Elevare soglia rilevanza penale - Iva ed evasione fiscale, come abbiamo visto, sembrano andare di pari passo, tant’è che ultimamente sono emersi dati di particolare rilevanza secondo i quali l’imposta sul valore aggiunto sarebbe proprio quella più evasa, seguita poi dall’Irap. A rilevarlo è stata ieri la Corte dei Conti in udienza parlamentare. Si tratta però di dati freddi, che non tengono conto delle problematiche reali incontrate dagli imprenditori. Infatti la questione diventa ancora più delicata se analizzata dal punto di vista penale, come ha fatto per l’appunto l’Unagraco. “La perdurante situazione di crisi economico-finanziaria, oltre a mettere a dura prova la sopravvivenza delle imprese, negli ultimi tempi sta provocando conseguenze negative sotto il profilo penale. Sempre più spesso, imprenditori e legali rappresentanti di società si trovano ad essere imputati del reato di omesso versamento dell’Iva di cui all’art. 10 ter del decreto legislativo n. 74 del 2000, ai sensi del quale chi non versa l’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale per un importo superiore a 50 mila euro per ciascun periodo d’imposta, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo all’anno d’imposta successivo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni”, ha sottolineato il presidente della sigla sindacale, Raffaele Marcello. Lo stesso ha poi aggiunto la lucida istanza dell’associazione che, rivolgendosi alle forze politiche, chiede un intervento coraggioso “per elevare la soglia di rilevanza penale del reato”.
Le ragioni a monte delle difficoltà finanziarie - Il parere del presidente dell’Unagraco è che al momento esistono delle difficoltà di natura finanziaria non generate da una cattiva gestione condotta dagli imprenditori, bensì dalla “mancata riscossione di ingenti crediti vantati nei confronti di alcuni enti pubblici” oppure da “gravi inadempimenti delle controparti contrattuali rende purtroppo sempre più frequente l’imputazione per il reato in oggetto”.
Lo sguardo giurisprudenziale – A dar valore alla propria richiesta, la sigla sindacale propone altresì una breve quanto chiara digressione sul panorama giurisprudenziale, che mette in evidenza la situazione. “Al riguardo, la più recente giurisprudenza ha mostrato attenzione nei confronti di quelle situazioni di dissesto determinate da fattori che non rientrano nella sfera di controllo dell’imprenditore – ha spiegato Raffaele Marcello - Il Tribunale di Novara, con una sentenza del 20 marzo scorso, ha prosciolto l’imputato per carenza del requisito di colpevolezza, in base alla considerazione che il sopraggiungere di una crisi di liquidità di dimensioni tanto importanti da comportare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’ente rappresenta una causa di forza maggiore che esclude la volontà del soggetto di omettere il versamento dei tributi dovuti”.