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Il Decreto Presidenziale 177 del 2011 contiene il Regolamento per la sicurezza negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati e ne disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare in questo settore. Per spazio confinato si intende un qualsiasi ambiente limitato, in cui il pericolo di morte o di infortunio grave risulta molto elevato a causa della presenza di sostanze o condizioni di pericolo.
Il Decreto è rivolto sia alle imprese che operano direttamente, sia a quelle che esternalizzano tali attività e si applica a “chiunque svolga attività lavorativa nel settore degli ambienti confinati (compresi gli appaltatori)”.
L'art. 2, comma 1, dello stesso decreto, impone che qualsiasi attività lavorativa resa in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, debba essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati ed in particolare in possesso di determinati requisiti, quali:
Le Commissioni di Certificazione, preposte e autorizzate, sono quelle previste esplicitamente dall’art. 76 del D.Lgs. 276/2003 e quindi quelle istituite presso: gli Enti bilaterali costituiti in ambito territoriale; le Università pubbliche e private; le Direzioni Provinciali del Lavoro e le Province; il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro (esclusivamente nei casi in cui il datore abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due Province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla Commissione di Certificazione istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro) e per ultimo, ma non di minor importanza, quelle istituite presso i Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro di cui alla L. 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La certificazione pertanto, secondo il citato D.P.R., diviene condizione indispensabile per poter operare in questo delicato settore; la “ratio” della norma, sul punto, è piuttosto chiara: è obbligatoria la certificazione in tutti i casi di esternalizzazione dell’attività produttiva, ivi comprese quelle ove sussistano i cosiddetti “rischi interferenziali”.