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Con la recente riforma del D. Lgs. 159/2011 (codice antimafia) operata dalla legge 161/2017 e pubblicata in G.U. n.258 del 4/11/2017 ("Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”), il legislatore, tra le altre modifiche, ha operato una stretta "quantitativa e qualitativa" sull'affidamento degli incarichi da assegnare agli amministratori giudiziari.
Se, da un lato, il novellato art. 35 del codice antimafia ha previsto una limitazione nel numero degli incarichi, fino ad un massimo di tre, proprio qualche giorno fa, precisamente il 16 marzo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia Andrea Orlando, ha approvato due decreti legislativi attuativi della legge 161/2017 in uno dei quali (Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, a norma della legge 17 ottobre 2017, n.161) ha inteso disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari e dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali.
Il nuovo testo di legge prevede:
Infatti, se sarà, evidentemente, facile individuare le incompatibilità legate ai rapporti di parentela o affinità, unione civile o stabile convivenza, rimane di difficile comprensione individuare e schematizzare quali possono essere i "rapporti di assidua frequentazione".
Ad aggravare, come al solito, la situazione è l'aspetto operativo della questione: l'assenza delle cause di incompatibilità deve essere attestata dall'amministratore giudiziario mediante utilizzo di un'apposita dichiarazione da depositare presso l'ufficio giudiziario entro due giorni dall'avvenuta comunicazione del conferimento dell'incarico.
Nel caso in cui, durante l'esecuzione dell'incarico oppure subito dopo l'avvenuta nomina, dovesse emergere l'incompatibilità dell'amministratore giudiziario, lo stesso verrà immediatamente sostituito. Ed ecco che, come già anticipato ed a causa dell'incertezza del dettato normativo derivante dalla genericità di alcune fattispecie di incompatibilità, potrebbero sorgere in capo all'amministratore giudiziario delle responsabilità di natura penale, reo di aver reso una dichiarazione mendace.
Lo stesso principio è applicabile alla figura del coadiutore, il quale deve consegnare la propria dichiarazione all'amministratore giudiziario, al curatore fallimentare ed a tutte le altre figure previste nelle procedure concorsuali, compresa la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
E' auspicabile, a questo punto, da parte del Legislatore, un immediato intervento normativo finalizzato a chiarire il concetto di "assidua frequentazione" posto che, la sua genericità, potrà creare non pochi problemi sia alle future procedure future sia a quelle già esistenti sulle quali, secondo una personale interpretazione, sarebbe applicabile, proprio per la ratio della norma, il principio della retroattività.