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Il lavoratore dipendente, sia pubblico che privato, ha diritto di assentarsi dal lavoro per 3 giorni al mese o, in alternativa, per 18 ore al mese al fine di assistere familiari con handicap in condizione di gravità.
Possono usufruire di questi permessi:
Per esigenze organizzative, la modalità di fruizione dei permessi (se a giornate intere o ad ore) deve essere programmata in anticipo al fine di consentire al datore di lavoro il corretto calcolo dei permessi spettanti.
L’assenza di ricovero - Il lavoratore non ha diritto a questi permessi se il disabile da assistere è ricoverato a tempo pieno in una struttura sanitaria, a meno che il disabile non debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie: in questo caso l’interruzione del tempo pieno del ricovero determina il necessario affidamento del disabile all’assistenza del familiare il quale avrà diritto alla fruizione dei permessi. Il lavoratore, però, è tenuto alla presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie effettuate e i permessi possono essere concessi solo in quella occasione.
Cumulabilità dei permessi per se stesso con quelli per l’assistenza di familiari con handicap - Un lavoratore può usufruire di permessi per assistere familiari con handicap anche nel caso in cui il disabile da assistere usufruisca dei permessi lavorativi per se stesso. Lo ha stabilito l’INPS (con Circolare n. 37/1999) ma solo se sussistono tre condizioni:
Il trattamento economico - I giorni o le ore giornaliere di permesso sono interamente retribuiti e non incidono sulla pensione, sull’anzianità di servizio, sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità. Nel settore privato la retribuzione viene anticipata dal datore di lavoro per conto dell’INPS che rimborserà a conguaglio l’intera cifra al datore. Nel pubblico impiego, invece, la spesa è a carico dell’Ente datore di lavoro che è tenuto a versare anche i relativi contributi previdenziali.