19 gennaio 2018

Attivato il registro delle procedure esecutive

Autore: ESTER ANNETTA
Con un comunicato dell’11 gennaio 2018, il Ministero della Giustizia ha reso noto l’avvio del Registro delle procedure di espropriazione forzata, di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi.

Istituito dal D.L. 59/2016, convertito con modificazioni dalla L. 119/2016, si tratta di un registro - collocato presso lo stesso Ministero - dove confluiscono le informazioni ed i documenti relativi, principalmente, alle procedure di espropriazione immobiliare, fallimento e concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, procedure di amministrazione straordinaria, omologa di accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis e 182-septies L.Fall. e piani di risanamento di cui all’articolo 67 L. Fall., quando ne venga richiesta la pubblicazione nel registro delle imprese.

Il registro è diviso in due sezioni: una ad accesso pubblico e gratuito e l’altra ad accesso limitato (e a pagamento), riservato a determinati soggetti portatori di un interesse qualificato. Nelle sezioni sono raccolte, in maniera ordinata e dettagliata, tutte le informazioni sulla procedura del caso e sui crediti dalla stessa coinvolti, secondo le specifiche indicate nell’art. 3 comma 3 del citato D.L. 159/2016.

Il registro è accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità' complessiva.

Si tratta, com’è chiaro, di un nuovo strumento che prosegue il percorso finalizzato alla digitalizzazione delle giustizia, già intrapreso attraverso l’introduzione del processo civile telematico e del portale delle vendite pubbliche.

L’obiettivo è – come si legge nel comunicato – quello di rendere trasparente il mercato delle informazioni delle procedure esecutive, individuali e concorsuali, agevolando così la tutela dei creditori e dando al contempo l’indispensabile ausilio alle funzioni di vigilanza esercitate dalla Banca d’Italia, attraverso la riduzione dei tempi, la salvaguardia del valore dei beni ed il miglioramento delle performance del sistema giudiziario anche nel settore fallimentare.

Il portale web realizzato dal Ministero per l’utilizzo del registro – spiega ancora il comunicato – fornisce un’ampia gamma di informazioni sulle procedure esecutive immobiliari e sulle procedure concorsuali, attingendole dai registri informatizzati Siecic di Cancelleria di tutti gli uffici giudiziari del territorio italiano. Lo scopo è quello di agevolare la circolazione dei crediti incagliati “superando le asimmetrie informative che spesso ne condizionano la valorizzazione nelle procedure di liquidazione”.

Le informazioni reperibili attraverso il portale consentono, difatti, di visualizzare i contenuti essenziali di singole procedure o di insiemi di procedure rispondendo a specifici criteri di ricerca, quali: l’ufficio giudiziario di appartenenza, la tipologia di procedura (fallimentare, immobiliare, esattoriale, ecc.), il codice fiscale o la denominazione del debitore e del creditore.

Tuttavia, secondo la previsione contenuta nel 6° comma del menzionato art. 3, “Su richiesta del debitore, del curatore, del commissario giudiziale, di un creditore, di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio, il giudice delegato o il tribunale competenti possono limitare la pubblicazione di un documento o di una o più sue parti, quando sia dimostrata l'esistenza di uno specifico e meritevole interesse alla riservatezza dell'informazione in esso contenuta. La richiesta di cui al presente comma sospende gli obblighi di pubblicazione dei documenti, o della parte di essi, oggetto della richiesta di esenzione e, qualora la pubblicazione sia già avvenuta, sospende temporaneamente l'accesso ad essi da parte degli interessati. Nelle more della decisione, il giudice può imporre una cauzione al creditore o terzo richiedente”.

Il contenuto di tale previsione sembrerebbe delineare un’ulteriore funzione del Registro che, in qualche misura, si potrebbe intendere tendente a scoraggiare l’insolvenza, stante il rilievo che esso consentirebbe di rendere noti i dati del debitore inserendoli all’interno di una banca dati liberamente consultabile da soggetti esterni, tanto che, solo in casi estremi – come visto - si prevede la specifica possibilità di evitarne la menzione.

Al tempo stesso, però, evidenzia quella ulteriore funzione – peraltro evidenziata dal Ministro della Giustizia nel citato comunicato – di favorire “la politica di trasparenza perseguita dal Ministero, che completa le informazioni veicolate sul portale delle vendite pubbliche, assicurando agli uffici un fondamentale sostegno nelle attività interessate dalla duplice relazione con il ceto creditorio e con il mercato delle vendite”.

Non è, infine, da trascurare l’importanza che detto Registro può assumere nell’attività del Professionista impegnato nella tutela del credito del proprio clienti, in quanto risulta essere un utile strumento di ricerca e, dunque, di valutazione dell’affidabilità delle imprese con cui esso intende eventualmente rapportarsi.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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