30 gennaio 2018

Bonus Sud 2018: pubblicato il Decreto Anpal

Si attende la Circolare INPS per l’effettiva operatività dell’esonero contributivo

Autore: DANIELE BONADDIO

A quasi un mese di distanza dall’entrata in vigore dell’”Incentivo Occupazione Sud 2018”, introdotto per mezzo dell’art. 1, co. 893 e 894 della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), l’ANPAL ha emanato il relativo Decreto attuativo rimandando in ogni caso all’INPS l’effettiva operatività dello sgravio contributivo, che potrà essere fruito mediante conguaglio sui contributi INPS.

Vediamo quindi nel dettaglio l’assetto e la misura dell’incentivo.

Destinatari – Innanzitutto, bisogna precisare che la riduzione dei contributi previdenziali opera in favore dei datori di lavoro privati che – senza esservi tenuti - assumono, per l’anno 2018 (inteso come periodo “01.01.2018 – 31.12.2018”, con contratto a tempo indeterminato, soggetti con le seguenti caratteristiche:

  • lavoratori di età compresa tra i 16 e i 34 anni di età (qui il decreto non lo specifica, ma sembrerebbe che l’età sia intesa come 34 e 365 giorni -35 anni e 364 giorni -, in quanto la norma pone l’età anagrafica a 35 anni in questo caso);
  • lavoratori con 35 anni di età, e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto (Lavoro) del 20 marzo 2013. Al riguardo, si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione – tale da non far perdere al soggetto lo stato di disoccupazione.

In ogni caso, i lavoratori che s’intende assumere non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro. Avuto riguardo alla finalità antielusiva alla base della predetta condizione, va da sé che lo sgravio è escluso anche se il lavoratore abbia avuto, negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro con una società controllata dal nuovo datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o comunque facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

È condizione essenziale, inoltre, che l’assunzione venga effettuata, come per lo scorso anno, in una delle seguenti aree:

  • regioni “meno sviluppate”: Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Campania;
  • regioni “in transizione”: Abruzzo, Molise e Sardegna.

Sul punto, si ricorda che è l’agevolazione spetta indipendentemente dall’effettiva residenza del lavoratore, ma quel che rileva è la sede di lavoro; è chiaro che in caso di trasferimento della stessa al di fuori delle regioni agevolate, l’incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.

Rapporti incentivabili – Oltre al contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione), è incentivabile il contratto di apprendistato professionalizzante. Rientrano nell’esonero anche i contratti a tempo parziale e le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato. Rientra nell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.

Mentre restano fuori dall’agevolazione:

  • il contratto di lavoro domestico;
  • il lavoro occasionale;
  • e il contratto intermittente.

Misura - In merito alla misura dell’incentivo contributivo, la normativa prevede che è possibile giungere al 100% dell’esonero, nel limite massimo di importo su base annua pari a 8.060 euro, come previsto all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190con esclusione dei premi INAIL. La fruizione si basa su 12 quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore, quindi ciascun datore di lavoro potrà porre a conguaglio mensilmentefino ad un massimo di euro 671,66, fino al 29 febbraio 2020. Mentre per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura massima di euro 22,08 (euro 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Regole de minimis – Come per lo scorso anno, l’agevolazione è fruibile entro le soglie del regime “de minimis”; in caso di superamento è necessario che si crei un incremento occupazionale netto, inteso quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei 12 mesi precedenti l’assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata. Non è richiesto l’incremento occupazionale netto per le seguenti ragioni:

  • dimissioni volontarie;
  • invalidità;
  • pensionamento per raggiungimento limiti età;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione di personale.

Laddove si è superato il “regime de minimis”, per i lavoratori di età compresa tra i 16 e il 34 anni e 365 giorni, oltre al requisito dell’incremento occupazionale netto, è necessario che si verifichi una delle seguenti condizioni:
  • il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che almeno del 25% disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello stato, ovvero sia assunto in settori in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del D.I. n. 335 del 10 novembre 2017.

Aspetti di cumulabilità – L’incentivo è cumulabile con il nuovo sgravio under 35 di cui all’art. 1, co. 100 e ss. della L. n. 205/2017, ma esclusivamente per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua.

Non è invece cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.

Modalità di trasmissione della domanda – Nulla cambia rispetto all’edizione bonus Sud dello scorso anno in merito all’iter da seguire per l’invio della domanda. Si ricorda che entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, laddove non l’abbia già fatto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore. A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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