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In tema di agevolazioni “prima casa”, la Corte di Cassazione (Sez. V civ., Sent. n. 17148/2018) ha avuto modo di precisare che l’acquisto del diritto di nuda proprietà di un’abitazione entro un anno dall’alienazione della precedente non evita la decadenza in conseguenza della cessione infraquinquennale.
Secondo la norma agevolatrice1, quando l’abitazione sia venduta o donata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto, l’acquirente perde i benefici “prima casa” e, di conseguenza, dovrà versare le imposte “risparmiate”, gli interessi e una sanzione del 30 per cento delle imposte stesse, salvo che:
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il nuovo acquisto, nella specie, non assume rilevanza ai fini del mantenimento dell’agevolazione fruita, a nulla rilevando la destinazione dell’immobile oggetto dell’acquisto a propria abitazione principale.
A diversa conclusione è giunta la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che, infatti, ha annullato l’avviso di liquidazione a fini IVA e la relativa sanzione, in base all’affermazione che il mantenimento delle agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa” a seguito del trasferimento dell’immobile ricorre anche in caso di successivo acquisto della nuda proprietà di altro immobile qualora, come nel caso in esame, risulti dimostrato che l’acquirente abbia provveduto a destinare tale ultimo immobile ad abitazione principale.
Ebbene, con decisione nel merito, i Massimi giudici, in disaccordo con la valutazione della CTR, hanno respinto l’originario ricorso del contribuente, alla stregua del seguente principio di diritto:
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1D.P.R. 26/04/1986, 131, Tariffa Parte 1, art. 1, nota 2-bis: «4. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. […]».