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A seguito di interpello posto all’Agenzia delle Entrate da parte di una Società, in merito al conferimento del diritto di usufrutto e nuda proprietà di una partecipazione detenuta in un’altra Società, la stessa ha fornito ieri, 20 maggio 2019, la risposta n. 147.
Nello specifico, la società istante Alfa, detiene una partecipazione del 32,06 per cento nella società Gamma. L’istante fa presente che, attualmente, è partecipata al 50 per cento da Tizio, nudo proprietario, e da Caio, usufruttario. Beta, ha una partecipazione del 12,895 per cento e la società Delta, infine, detiene una partecipazione del 37,105 per cento.
Le società Gamma e Beta, sono entrambe delle holding, costituite con varie partecipazioni di controllo e di collegamento. I signori Caio e Tizio, a mezzo della società di recente costituzione BETA, intendono conferire alla stessa valenza di holding “di famiglia” e semplificare l’aspetto organizzativo, riducendo la catena societaria, razionalizzando la struttura partecipativa e riducendo i costi generali imputati alle varie società.
Per attuare tale progetto di riorganizzazione societaria intendono porre in atto delle operazioni straordinarie tra loro concatenate, ossia:
Pertanto, sempre a parere dell’istante, a fronte dell’operazione effettuata, la conferitaria acquisisce il controllo, a prescindere da cosa succede per i conferenti. Con tale operazione, quindi, la Società Beta acquisirebbe una partecipazione di controllo in Alfa ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, del codice civile.
Agli effetti contabili, la quota conferita da Tizio e Caio verrebbe imputata a capitale della società BETA per il valore riconosciuto agli effetti fiscali dai conferenti, i quali riceveranno in cambio le quote in piena proprietà relative all’aumento di capitale sociale in BETA. Tali quote verranno attribuite in piena proprietà a Tizio e Caio in proporzione al valore calcolato rispettivamente della nuda proprietà e dell’usufrutto delle quote precedentemente possedute.
Il parere dell’Agenzia
In merito al quesito posto, l’Agenzia delle Entrate, ritiene che, per le operazioni di scambio di partecipazione mediante conferimento, si possa applicare quanto disposto dall’articolo 177, comma 2, del TUIR, sul presupposto che i soci conferenti ricevano quote di partecipazione a titolo di piena proprietà della società conferitaria.
Affinché possa trovare applicazione la disposizione di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR occorre che: