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L’agenda che riporta i dati contabili effettivi dell’impresa, acquisita dalla Guardia di Finanza durante la verifica fiscale, ha valore di prova nel processo penale, senza che rilevi il mancato avviso all’imprenditore della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, salvo l’ipotesi dell’emersione d’indizi di reità.
È quanto emerge dalla Sentenza n. 47104/2018 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Il titolare di una ditta individuale esercente attività di commercio di alimenti e bevande per mezzo di distributori automatici è stato condannato, dalla Corte d’Appello di Venezia, alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di dichiarazione infedele ex art. 4 D.lgs. n. 74/00.
All’imputato è stato contestato di aver indicato, nella dichiarazione IRPEF dell'anno d’imposta 2008, elementi attivi inferiori a quelli accertati dalla competente Agenzia delle Entrate sulla base delle agende personali acquisite dalla Guardia di Finanza nel corso della verifica fiscale.
La Difesa ha evidenziato che lo stesso imputato aveva riferito alle Fiamme Gialle che i corrispettivi annotati nelle agende rappresentavano la contabilità effettiva, ma che gli appunti non potevano essere né acquisiti, né utilizzati dal perito nominato ai fini della ricostruzione della contabilità dell'impresa, essendo mancata l’assistenza del difensore.
Si è tuttavia precisato che, nel momento in cui emergono indizi di reato e non meri sospetti, occorre, però, procedere secondo le modalità prescritte dall'art. 220 disp. att. c.p.p., con la conseguenza che la parte di documento, compilata prima dell'insorgere degli indizi, ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non è tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito.
Di questi principi, secondo i Massimi giudici, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione.
Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l’imputato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 2.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
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1Art. 356 (Assistenza del difensore)
«Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'articolo 353 comma 2».
2Art. 114 disp. att. c.p.p. (Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore)
«Nel procedere al compimento degli atti indicati nell'articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia».