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L’Agenzia delle Entrate il 4 ottobre 2019 ha emanato la Risoluzione n° 84 per l’istituzione del codice tributo per la sanzione pecuniaria prevista per il contrasto della contraffazione.
L’articolo 1, comma 7, del DL n°35/2005 convertito, con modificazioni, dalla L n°80/2005 e successive modificazioni, prevede che “È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 7.000 euro l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale”. La medesima disposizione, al terzo periodo, stabilisce che “(…) qualora l’acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino a un milione di euro”.
Le somme derivanti dall’applicazione della sanzione in argomento devono essere versate interamente all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate e destinate alla lotta alla contraffazione. Invece, nel caso di sanzioni irrogate da organi di polizia locale, il 50 per cento delle somme è destinato all’ente locale competente.
Per consentire il versamento, con modello F24, della sanzione irrogata da parte della polizia comunale, è istituito il seguente codice tributo:
Compilazione Modello F24
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, indicando:
Sanzione irrogata da organi diversi dalla polizia comunale
Nel caso in cui la sanzione amministrativa di cui al citato articolo 1, comma 7, del DL n° 35/2005 sia irrogata da organi diversi dalla polizia comunale, il versamento è effettuato, tramite modello F24, utilizzando il codice tributo “3021”, istituito con la risoluzione n° 47/E del 19 aprile 2005, da esporre nella sezione “ERARIO” del modello, riportando nel campo “anno di riferimento” l’anno in cui è stata constatata la violazione.
Si ricorda che per il versamento della sanzione in argomento, non è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione.