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Quanto mai opportuni i chiarimenti forniti dall’INPS con la circolare n. 45 del 2018 in materia di recupero del versamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso da quello di effettiva appartenenza del contribuente. L’onere di provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, grava sull’ente che ha ricevuto il pagamento.
Confermato dunque il principio in base al quale il versamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede a un ente previdenziale pubblico diverso dalla quello di effettiva destinazione, ha comunque effetto liberatorio per l’assicurato.
Trasferimento diretto - I contributi versati presso un ente previdenziale pubblico diverso da quello effettivamente creditore, possono essere trasferiti direttamente se:
Il provvedimento riguarda in particolare i professionisti che esercitano l’attività per il cui esercizio è obbligatoria l’iscrizione all’Albo professionale e la relativa iscrizione alla Cassa di previdenza. Infatti, essendo tali soggetti obbligatoriamente iscritti presso la Cassa di appartenenza, anche la contribuzione versata dal committente presso la Gestione separata può essere oggetto di trasferimento diretto.
Presentazione dell’istanza - Nel caso di superamento del massimale la richiesta di rimborso è presentata: