25 gennaio 2018

Cooperazione integrata tra Autorità fiscali e Autorità antiriciclaggio

Autore: MARCO BRUGNOLO

Il 19 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo adottato in attuazione della Direttiva Ue 2016/2258 del Consiglio del 06/12/2016, che detta norme per l’accesso da parte delle Autorità fiscali alle informazioni in materia antiriciclaggio.

La nuova direttiva comunitaria va a modificare la precedente direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15/02/2011, che ha trovato attuazione nel nostro ordinamento con il D.Lgs 04/03/2014, n. 29 (direttiva in vigore dal 01/04/2014) e che regola tuttora lo scambio informativo su scala comunitaria, ai fini fiscali.

L’attuale disciplina della cooperazione amministrativa fiscale - Il citato D.Lgs n. 29/2014 contiene le norme e le procedure relative allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati Membri dell'Unione europea, delle informazioni prevedibilmente rilevanti per l'amministrazione interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri, in materia di tributi, ad eccezione dei tributi armonizzati (Iva, accise e dazi doganali) e dei contributi previdenziali.

Lo scambio informativo è attualmente organizzato su tre livelli:

  • a richiesta;
  • automatico;
  • spontaneo.

Lo scambio di informazioni su richiesta - Lo scambio di informazioni su richiesta coinvolge i servizi di collegamento designati dai singoli Stati a livello centralizzato.

Trattasi, principalmente, delle richieste formulate nel contesto di verifiche fiscali aperte nei confronti di contribuenti residenti, per acquisire informazioni specifiche nei confronti di soggetti esteri del medesimo Gruppo societario, ovvero nei confronti di soggetti comunitari che hanno intrattenuto rapporti economico-commerciali con l’azienda in verifica.

Per quanto concerne le verifiche della Guardia di Finanza, come precisato nella Circolare 1/2018 approvata di recente dal Comando Generale, le richieste di cooperazione internazionale vengono dirette al II Reparto del medesimo Organo di vertice, in quale provvede alla relativa traduzione e all’inoltro al collaterale estero; le risposte seguono il medesimo itinerario a ritroso, per cui vengono filtrate dal II Reparto per poi essere inoltrate al Comando titolare dell’azione ispettiva.

La potenzialità dello strumento va individuata nella circostanza che l’Organo collaterale estero “interpellato” deve trasmettere all’autorità richiedente le informazioni necessarie, di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di un’indagine amministrativa, espletata come se l’autorità interpellata agisse per proprio conto o su input di altra autorità nazionale.

Peraltro, l’autorità richiedente ha facoltà di richiedere la trasmissione di documentazione in originale, purché ciò non sia vietato dalla legislazione dello Stato Membro oggetto della richiesta.

Lo scambio spontaneo di informazioni - Lo scambio di informazioni spontaneo, di cui all’art. 9 della Direttiva 2011/16/UE, consiste nella comunicazione di informazioni fra gli Stati membri al ricorrere di particolari fattispecie che inducano a ritenere sussistente una perdita di gettito fiscale in uno degli Stati interessati.

Anche tale strumento informativo viene spesso attivato dai Reparti operativi della Guardia di Finanza, al termine delle proprie verifiche e controlli fiscali, per segnalare (sempre attraverso la mediazione del II Reparto del Comando Generale) agli Organi collaterali comunitari presunte violazioni fiscali commesse dai propri contribuenti.

Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni - Lo strumento che offre maggiori potenzialità informative in ambito di materia imponibile sottratta alla tassazione interna, è rappresentato dallo scambio automatico di informazioni.

I servizi di collegamento dei singoli Stati comunicano agli altri Stati membri, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d'imposta dal 1° gennaio 2014 riguardanti i residenti di altri Stati membri e le altre informazioni di cui all'articolo 8 della direttiva 2011/16/UE, ossia:

  • a) redditi da lavoro;
  • b) compensi per dirigenti;
  • c) prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe;
  • d) pensioni;
  • e) proprietà e redditi immobiliari.

La direttiva 2016/2258 - Con la prossima attuazione della Direttiva Ue 2016/2258 del Consiglio del 06/12/2016 lo scambio informativo a livello comunitario sarà ulteriormente potenziato; i servizi di collegamento che presiedono alla cooperazione amministrativa, oltre ad utilizzare le informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria, o acquisiti dalla Guardia di Finanza e dalle Agenzie fiscali nel corso delle proprie attività ispettive ed accertative, potranno accedere anche ai dati e alle informazioni sulla titolarità di trust e di persone giuridiche, contenuti nell’apposita sezione del registro delle imprese.

Trattasi delle banche dati previste dal nuovo art. 21 del D.Lgs n. 231/2007, come riformulato dal D.Lgs n. 90/2017, di attuazione della IV Direttiva antiriciclaggio, in vigore dal 4 luglio 2017.

Trattasi di banche dati che svolgeranno un ruolo fondamentale nel dispositivo di contrasto al riciclaggio e che, nell’assolvimento di tale funzione, potranno essere interrogate sia dagli Organi preposti ai controlli (quali l’UIF e il Nucleo Speciale di Polizia valutaria della Guardia di Finanza), sia dai professionisti giuridico-contabili, nel contesto dell’adeguata verifica.

In realtà trattasi di banche dati non ancora concretamente “istituite”, che saranno operative a seguito della pubblicazione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che dovrà essere emanato, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 9, comma 3 del D.Lgs n. 90/2017, entro 12 mesi dall’entrata in vigore di tale ultimo decreto (ovvero entro il 4 luglio 2018).

Utilizzo integrato dei dati acquisiti per l’adeguata verifica - Secondo il testo del decreto in fase di approvazione definitiva, peraltro, potranno essere utilizzate per lo scambio informativo su richiesta, su scala sovranazionale, anche i dati e le informazioni che i soggetti del dispositivo di contrasto al riciclaggio (tra cui sono annoverati i professionisti dell’area giuridico economica) sono obbligati ad acquisire e conservare per 10 anni.

Trattasi di quei dati e informazioni per i quali il decreto antiriciclaggio, come recentemente revisionato, prevede una piena e ampia utilizzabilità in ambito fiscale, sia qualora vengano acquisiti dalla Guardia di Finanza nell’ambito dei controlli ed ispezioni antiriciclaggio, sia quando vengano acquisiti dalla stessa nel contesto dell’approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, nonché, infine, quando siano a tale Autorità comunicati dalle competenti Ragionerie territoriali dello Stato, nell’ambito dei procedimenti sanzionatori connessi all’irregolare utilizzo del contante, assegni e titoli assimilati.

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