15 febbraio 2018

Credito di imposta R&S. Le attività agevolabili nel settore dei software

Il M.I.S.E. indica le linee guida

Autore: ANDREA AMANTEA
Un progetto che abbia come finalità il potenziamento, l’arricchimento o la modifica di un programma o di un sistema esistente può essere classificato come R&S e quindi ammesso al credito di imposta, se produce un avanzamento scientifico o tecnologico che si traduce in un aumento dello stock di conoscenza. L’utilizzo del software per una nuova applicazione o per un nuovo scopo non costituisce di per sé un avanzamento.

Questo è quanto si evince in via sintetica dalla Circolare del MISE n° 59990, emanata in data 9 febbraio in materia di credito di imposta R&S di cui al D.L. 145/2013 e ss.mm.ii.

La circolare interviene sulla disciplina del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo fornendo ulteriori istruzioni sui criteri di individuazione delle attività ammissibili al beneficio nello specifico settore dello sviluppo di software; considerando lo stretto collegamento tra le definizioni adottate dalla norma agevolativa e quelle contenute nella Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014, la circolare fornisce i criteri sistematici per l'individuazione delle attività ammissibili del settore del software alla luce dei principi contenuti nel cosiddetto “Manuale di Frascati”, base interpretativa della citata disciplina comunitaria.

Il credito di imposta R&S – L'articolo 3, comma 1, del D.L. 145/2013 come novellato dall'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 riconosce a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, senza limiti di fatturato e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato , a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, un credito d’imposta per investimenti in misura pari al 25% "delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015". Per le spese relative all'assunzione di personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca (c.d. extra-muros), il credito d’imposta spetta nella misura del 50 per cento.

La Legge n°232/2016, Legge di Bilancio 2017 ha prorogato di un anno il periodo di tempo nel quale possono essere effettuati gli investimenti ammissibili (fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020) e ha potenziato il beneficio prevedendo, con decorrenza dal periodo d’imposta 2017:
  • l’applicazione di un’aliquota unica del credito d’imposta, pari al 50%, a prescindere dalla tipologia di investimenti effettuati;
  • l’ammissibilità delle spese relative a tutto il “personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo”, non essendo più richiesto il requisito di specializzazione, secondo il quale detto personale doveva essere “altamente qualificato”;
  • la conferma che il credito di imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti;
  • l’estensione della platea dei soggetti beneficiari alle imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti;
  • l’incremento a 20 milioni di euro (dagli originari 5 milioni di euro) dell’importo massimo annuale del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario.

Le indicazioni del MISE - Come specificato dal M.I.S.E. l’individuazione delle attività ammissibili previste dall’art. 3 del citato D.L. 145/2013 è stata condotta dal legislatore ricalcando le definizioni di “ricerca fondamentale”, “ricerca applicata” e “sviluppo sperimentale” contenute nella Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, recante “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Tali definizioni, sono a loro volta mutuate nella sostanza da quelle adottate a livello internazionale per le rilevazioni statistiche nazionali in materia di spese in R&S, secondo i criteri di classificazione definiti in ambito OCSE e, più in particolare, nel c.d. Manuale di Frascati, concernente “Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development”: in questo senso, nella citata Comunicazione 198/01 del 2014, viene espressamente precisato che “Per classificare le diverse attività in base alla pertinente categoria, la Commissione si baserà sulla propria prassi nonché sugli esempi e le spiegazioni specifiche fornite nel Manuale di Frascati dell’OCSE.”

I criteri di qualificazione e classificazione contenuti nel suddetto Manuale di costituiscono in linea di principio fonte interpretativa di riferimento anche in riferimento al credito d’imposta R&S.

Un progetto che abbia per oggetto il potenziamento, l’arricchimento o la modifica di un programma o di un sistema esistente può essere classificato come R&S se produce un avanzamento scientifico o tecnologico che si traduce in un aumento dello stock di conoscenza. Con la precisazione, peraltro, che l’utilizzo del software per una nuova applicazione o per un nuovo scopo non costituisce di per sé un avanzamento.

Sono esempi di R&S nell’ambito delle attività di sviluppo di software: lo sviluppo di un nuovo sistema operativo o di un nuovo linguaggio di programmazione; la progettazione e la realizzazione di nuovi motori di ricerca basati su tecnologie originali; gli sforzi per risolvere i conflitti con hardware o software in base a un processo di reingegnerizzazione di un sistema o di una rete; la creazione di nuovi o più efficienti algoritmi basati su nuove tecniche; la creazione di nuovi e originali tecniche di criptazione o di sicurezza.

Tali indicazioni trovano riscontro nella disciplina agevolativa del credito di imposta R&S, che considera ammissibili le attività collegate alla realizzazione di prodotti nuovi o significativamente migliorati, escludendo invece dal concetto di sviluppo sperimentale le attività che si sostanzino in modifiche non significative dei prodotti o dei processi esistenti.

Infine il Mise, in considerazione della natura automatica dell'incentivo, ossia non è prevista una valutazione a priori dei progetti finanziati da parte dell’ente erogante, ai fini dei successivi controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla corretta applicazione della disciplina del credito di imposta, richiama l'attenzione sulla necessità che la documentazione che l'impresa è tenuta a predisporre contenga tutti gli elementi atti a dimostrare la rispondenza delle attività svolte ai criteri sopra richiamati. A tal proposito viene precisato che dovrà essere cura dell’impresa che intende avvalersi dell’agevolazione predisporre:
  • oltre alla documentazione obbligatoria concernente l’effettività, la pertinenza e la congruità dei costi,
  • anche un’apposita documentazione concernente l’ammissibilità delle attività di ricerca e sviluppo svolte, dalla quale risultino gli elementi di novità che il progetto intende perseguire, l’individuazione degli ostacoli di tipo tecnico e scientifico al cui superamento sono legati i lavori svolti, l’avanzamento di tali lavori nell’ambito dei periodi d’imposta agevolabili e, nel caso in cui si tratti di innovazioni che si sostanzino in significativi miglioramenti di prodotti già esistenti sul mercato in cui opera l’impresa, l’indicazione degli elementi nei quali si specificano tali miglioramenti.
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